Art. 1267.
E` salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267.
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione
Art. 1267.
ex art. 1267 c.c. permette al cessionario di rivolgersi direttamente al cedente per chiedere ed ottenere la prestazione dovuta, una tale clausola
Stelluti-Scala (Trasporti ferroviari dei lavoratori dell'Agro romano) id. 1267-1268
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