Art. 1187.
Art. 1187.
delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con
combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4 e 40 l. 17 agosto 1942, n. 1150 e 2, comma 1, della l. 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui