Art. 1127.
Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di uno degli atti falsi previsti nell'articolo 1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127 1128, 1131, ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII del libro II
L'art. 1127 c.c. consente al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio in condominio di "elevare nuovi piani o nuove fabbriche", a patto che siano