Art. 1117.
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Art. 1117.
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. 2043 c.c., sia che il danno derivi da parti in proprietà esclusiva, sia da parti comuni dell'edificio ex art. 1117 c.c., nel primo caso la situazione
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dal d.lg. n.196 del 2003 (c.d. "Codice della privacy") in rapporto con la disciplina condominiale prevista dal codice civile negli artt. 1117-1139
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beni di cui all'art. 1117 c.c. che risultino comuni a tutte le diverse costruzioni. Da ciò risulterà nulla, ex comma 4 dell'art. 1138 c.c., in quanto
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sottostare alla regola della "comunione salvo titolo contrario" fissata nell'art. 1117 c.c.
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e del terreno sottostante il fabbricato che l'articolo 1117 del codice civile attribuisce in proprietà comune a tutti i condomini. In particolare, la
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L'elencazione delle parti comuni, fornita dalla nuova formulazione dell'art. 1117 c.c., induce larga parte della dottrina a distinguere tra beni
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rilievo emerge già dalla nuova formulazione dell'art. 1117 c.c., ma la novella ha pure introdotto disposizioni espresse che disciplinano il mutamento
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ricondurre all'istituto del supercondominio. Il supercondominio, oggi, viene disciplinato dagli artt. 1117-1139 c.c. per effetto della riforma introdotta
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