Art. 1115.
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Art. 1115.
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Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 è commesso per colpa, le pene sono ridotte della metà.
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Ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115 si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1963, n. 15, nonché la tabella allegata
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legge 5 novembre 1968, n. 1115; f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai
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La nota costituisce una integrazione dell'articolo Le nuove partizioni del diritto dopo le Costituzioni europee dell'Ottocento (retro, 2006, I, 1115
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