Art. 1091.
Art. 1091.
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1102 importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla
Nel caso previsto nel primo comma dell'art. 1091, ancorchè ricorrano le aggravanti previste nell'articolo 1092, non è punibile colui che raggiunge la
di eccessiva onerosità sopravvenuta durante l'esecuzione dei rapporti di durata (art. 1091). La disciplina sull'eccessiva onerosità sopravvenuta