XVIII Legislatura – Tornata del 9 dicembre 1892
a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30
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b ) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, in conformità
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«Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio
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Capitolo 21. Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni, lire 70,000.
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b ) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 80 giugno 1898, in conformità
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Capitolo 14. Ritenute ordinarie sugli stipendi degli impiegati e relativa rendita consolidata da rinvestirsi, lire 4,500.
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«b) a far pagare le spese del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario
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Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Riparazioni ordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria), lire 50,000.
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Capitolo 14. Riparazioni ordinarie ai fabbricati.
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b ) a far pagare le spese del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario
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