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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Votazione a scrutinio segreto del bilancio del Ministero degli affari esteri.
Seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.
Vendramini, Coffari, Mel, Bonacci, ministro di grazia e giustizia, Filì-Astolfone, relatore, e Valle A. prendono parte alla discussione.
PAIS presenta la relazione sul disegno di legge per spese straordinario relative al bilancio della guerra.
Verificazione di poteri.
Comunicansi domande d'interrogazione e d'interpellanza.
Proclamasi il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul bilancio del Ministero degli affari esteri.
La seduta comincia alle 2 pomeridiane.
Quartieri segretario, dà lettura del processo verbale
della seduta precedente che è approvato.
presidente. Si dia lettura del sunto delle
petizioni.
Quartieri segretario, legge.
5066. Il Consiglio comunale di Cascia fa voti perchè con apposita disposizione legislativa venga riconosciuto di serie il tratto stradale che per l'interno di quel Comune deve congiungere la strada provinciale Casciana con quella per Monteleone Calabro.
presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di
famiglia gli onorevoli: Comandini, di giorni 4; Tozzi, di 10. Per ufficio
pubblico l'onorevole Toaldi, di giorni 5.
presidente. L'ordine del giorno recherebbe lo
svolgimento delle interrogazioni. Siccome le interrogazioni iscritte sono
rivolte al presidente del Consiglio e ministro dell'interno, il quale è
impegnato in Senato, così si svolgeranno domani.
(Così rimane stabilito)
L'ordine del giorno reca anche la verificazione dei poteri.
La Giunta per le elezioni infatti ha presentato un verbale, che sarà stampato, distribuito e inscritto nell'ordine del giorno di domani.
presidente. L'ordine del giorno reca la votazione a
scrutinio segreto sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del
Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario
1892-93.
Si faccia la chiama.
Quartieri segretario, fa la chiama.
Prendono parte alla votazione:
Afan de Rivera — Aggio — Agnini — Ambrosoli — Andolfato — Aprile — Arbib — Arcoleo.
Badaloni — Baccelli — Badini — Barzilai — Basini — Bastogi Michelangelo —Berio — Berti Domenico — Bertolini — Bertollo — Biancheri — Bianchi Emilio — Bianchi Leonardo —- Bonacci — Bonin — Borsarelli — Boselli — Brin — Brunialti — Bufardeci.
Caldesi — Calvi — Cambiasi — Cambray-Digny —Canegallo —Cao-Pinna— Capilongo — Carcano — Carenzi — Carmine — Castoldi — Castorina — Catapano — Cavagnari — Cavalieri— Centurini — Cerniti— Chiapusso — Chimirri — Chinaglia — Chironi — Cianciolo — Cibraio — Cimbali — Clemente — Cocco-Ortu — Cocuzza — Coffari — Colarusso — Colombo — Compans — Contarmi — Conti — Coppino — Corsi — Costa — Costantini — Cremonesi — Cucchi — Curioni.
D'Alife — Damiani — D'Arco — De Amicis — De Bernardis — De Felice Giuffrida — De Gaglia — De Giorgio — Del Giudice — Del Balzo — De Luca Ippolito — De Luca Paolo — Delvecchio — De Martino — De Nicolò — De Novellis — De Puppi -— De Riseis Giuseppe — De Salvio — De Zerbi — Di Biasio Scipione —- Di Marzo — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Daneo.
Engel — Episcopo — Ercole.
Facheris — Facta — Fagiuoli — Farina Emilio — Farina Nicola — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Figlia — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.
Gaetani di Laurenzana — Galeazzi — Galimberti — Gallavresi — Galletti — Galli Roberto — Gallotti — Gamba — Garavetti — Garibaldi — Gatti-Casazza — Genala — Giordano-Apostoli — Giorgini — Giovagnoli — Giovanelli — Giusso —- Gorio — Grandi — Grippo — Grossi — Guicciardini — Guj.
Lacava — La Vaccara — Leali — Levi Ulderico — Loehis — Lojodice — Lo Re Nicola — Lucca Salvatore — Lucchini — Luciani — Lucifero — Lugli — Luporini.
Manfredi — Manganaro — Mapelli — Mariotti — Martini Giovanni — Martorelli — Mecacci — Mel — Merello — Merlani — Merzario — Mestica —- Miniscalchi — Mirto-Seggio — Mocenni — Monticelli — Morelli Enrico — Morelli Gualtierotti — Murmura.
Narducci — Nicastro — Niccolini — Nicotera — Nigra — Nocito.
Omòdei — Orsini-Baroni.
Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Palizzolo — Pandolfì-Guttadauro — Panizza — Pansini — Papa —Papadopoli — Pasquali — Pastore — Pelloux — Picardi — Piccaroli — Pinchia — Piovene — Placido — Pottino — Pozzi Domenico — Pullino.
Quarena — Quartieri — Quintieri.
Rampoldi — Randaccio — Rava — Reale — Riboni — Ridolfì — Rinaldi — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rosano — Rospigliosi — Rossi Luigi — Rossi Milano — Rossi Rodolfo — Roux — Ruggieri Ernesto.
Salemi-Oddo — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Scaglione — Scalini — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Serrao — Silvani — Silvestri — Sineo — Socci — Solimbergo — Sonnino Sidney — Sperti — Squitti — Stelluti-Scala — Suardo Alessio.
Tabacchi — Talamo — Tasca-Lanza — Tecchio — Tittoni — Tondi — Torlonia — Tornielli — Torraca — Torrigiani— Tortarolo — Treves — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.
Ungaro.
Vaccaj — Vacchelli — Valle Angelo —Valle Gregorio — Vendemmi — Vendramini — Villa.
Weill-Weiss — Wollemborg.
Zabeo — Zizzi.
presidente. Si lasceranno aperte le urne.
presidente. Si procede nell'ordine del giorno, il
quale reca: il seguito della discussione sul disegno di legge: «Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e
giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1892-93.»
La discussione generale fu chiusa ieri; passeremo dunque alla discussione degli articoli.
«Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato
a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di
grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1°
luglio 1892 al 30 giugno 1893, in conformità dello stato di
previsione annesso alla presente legge (tabella
A).»
Si dia lettura della tabella A che fa parte integrante
di questo articolo.
Di Sant'Onofrio, segretario,
legge: Tabella A.
TITOLO I. Spesa ordinaria. — Categoria prima. — Spese effettive. — Spese
generali. — Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse), lire 570,740.34.
Capitolo 2. Ministero - Personale straordinario, lire 21,102.
Capitolo 3. Ministero - Spese d'ufficio, lire 35,412.85.
Capitolo 4. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione di grazia e giustizia e dei culti e loro famiglie, lire 155,000.
Capitolo 5. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari, lire 60,000.
Capitolo 6. Indennità di tramutamento, lire 85,000.
Capitolo 7. Indennità di supplenza e di missione, lire 160,000.
Capitolo 8. Indennità e compensi ad impiegati dell'Amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti, lire 8,000.
Capitolo 9. Dispacci telegrafici governativi (Spesa
d'ordine), lire 160,000.
Capitolo 10. Spese postali (Spesa d'ordine), lire
9,400.
Capitolo 11. Spese, di stampa, lire 165,000.
Capitolo 12. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 20,000.
Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo
unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria), per
memoria.
Capitolo 14. Spese casuali, lire 50,000.
Spese per l'Amministrazione giudiziaria. —
Capitolo 15. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese
fisse), lire 24,706,490.
presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Calvi.
Calvi. Ho chiesto di parlare per fare una raccomandazione all'onorevole ministro guardasigilli. Specialmente oggi che ho sentito che il ministro guardasigilli intende aumentare le competenze dei pretori, io vorrei fare a lui una raccomandazione.
Attualmente gli uditori giudiziari sono tutti in massima parte applicati ai tribunali e al Pubblico Ministero.
Io desidererei che l'onorevole ministro studiasse se non fosse il caso che gli uditori venissero applicati alle preture più importanti del Regno, anche se non si trovino nelle grandi città. Si avrebbe un doppio vantaggio. Il primo vantaggio è questo: che, secondo me, gli uditori applicati alle preture potrebbero meglio impratichirsi di quegli affari che possono, anzi debbono poi essere parte del loro ufficio, specialmente per quanto si riferisce a sentenze.
In secondo luogo si avrebbe l'altro vantaggio, di far sì che nelle preture dei luoghi più importanti vi fosse un vice-pretore di carriera, mentre invece, come avviene oggidì, in generale i vice-pretori sono tolti o dalla classe degli avvocati o dei notai, che in generale hanno sempre affari che si svolgono nelle preture medesime.
Avrei anche un'altra raccomandazione da fare, ed è questa: se non sia il caso, in diverse Corti del Regno, di diminuire il personale della magistratura inquirente per aumentare il personale della magistratura giudicante.
Ora, dopo la introduzione del nuovo Codice penale, mi pare che il lavoro dei sostituti procuratori generali sia diminuito, specialmente perchè è diminuito il lavoro delle Assise, in quanto che molti dei processi che prima erano di competenza delle Assise, sono divenuti di competenza dei tribunali. Mi parrebbe quindi che sarebbe il caso di studiare se presso alcune Corti il ruolo dei sostituti procuratori generali non fosse esuberante, e di vedere se non fosse possibile aumentare invece il numero del personale giudicante, perchè in alcune Corti il personale giudicante è insufficiente al numero delle cause. A Casale abbiamo tredici consiglieri di appello, e vi sono 560 o 570 sentenze civili di molta entità che portano molto studio per i magistrati che devono pronunciare il loro giudizio. Per modo che, non ostante il molto ingegno, il molto impegno, il molto studio dei consiglieri della Corte, purtroppo il numero delle sentenze che danno è superiore a quanto veramente possono fare.
Nelle stesse condizioni della Corte di Casale si trovano altre Corti del Regno.
Quindi io raccomando all'onorevole ministro di vedere se non sia possibile trovare un mezzo che concili gl'interessi dell'erario con quelli della giustizia.
presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia
ha facoltà di parlare.
Bonacci ministro di grazia e giustizia. Dichiaro
all'onorevole Calvi che quello, che egli diceva dell'applicazione degli
uditori giudiziari alle preture, aveva già formato oggetto di studio presso
il Ministero, ed era già nelle intenzioni del Governo. Perciò, più che tener
conto, per l'avvenire, della sua raccomandazione, posso dichiarargli che se
ne era già cominciato a tener conto.
Lo stesso posso dire riguardo alla diversa distribuzione dei funzionari del Pubblico Ministero e di quelli della Magistratura giudicante. L'onorevole Calvi sa che i ruoli organici, riformati con decreto del dicembre 1891, devono essere riveduti a termini di legge; nella revisione adunque di questi ruoli organici, prometto di tener conto della sua raccomandazione.
Calvi. Ringrazio l'onorevole ministro di queste sue dichiarazioni.
presidente. Con ciò rimane approvato il capitolo
n. 15.
Capitolo 16. Magistrature giudiziarie Spese d'ufficio (Spese fisse), lire 3,040,000.
Capitolo 17. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria),
lire 4,000,000.
L'onorevole Vendramini ha facoltà di parlare.
Vendramini. Credo di non avere scelto male questo capitolo per richiamare l'attenzione della Camera sopra due argomenti, sui quali, del resto, credo siano rivolti già gli studi dell'onorevole guardasigilli.
Il primo è quello che si riferisce alla difficile applicazione della legge 14 luglio 1891, che ha provvedimenti per la repressione del contrabbando.
Con l'articolo 1 della legge, ora ricordata, si punisce il contrabbando di merci e di generi di privativa, anche con la pena del confino, per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Vi sono poi casi contemplati dagli articoli successivi, nei quali la pena del confino non può essere inferiore ad un anno ed arriva a due; ed altri casi nei quali la pena stessa arriva a tre anni.
Importa ora far presente che avvengono casi assai pietosi per l'applicazione di questa pena; poichè costringendo la persona che ha commesso un lieve reato a vivere lungamente lontana dai luoghi dove abita, dove ha la sua famiglia, qualche interesse e l'occasione di procacciarsi lavoro, si viene a conseguenze che interessano da una parte la giustizia e dall'altra l'ordine pubblico, e le ragioni della finanza.
Poichè chi è costretto a recarsi oltre 60 chilometri lontano dal luogo dove abita ordinariamente, senza alcun appoggio, senza alcun mezzo di sussistenza, non può condurre una vita regolare, e finisce male, dedicando spesso la sua attività a cose certo non corrispondenti alle esigenze della moralità e dell'ordine pubblico. Presso il Ministero di grazia e giustizia pendono molte domande per condono di pene di confino, e credo che il ministro facilmente accolga simili ricorsi, commosso appunto dalla pietà dei casi; ma ritengo che come pena aggiunta alla condanna pei reati di contrabbando possa giovare piuttosto la vigilanza preveduta dalla legge di pubblica sicurezza, dimodochè la persona non abbia a muoversi dal Comune dove ha l'ordinaria sua residenza. Lo aggiungere la pena del confino, specialmente per periodi lunghi, equivale a spingere chi va ad abitare lontano da casa sua, ad un genere di vita che sicuramente non può essere un impulso all'operosità ed al buon costume.
Io feci parte della Commissione, che ha riferito sul disegno che divenne poi la legge 14 luglio 1891, e ricordo che anche allora questa questione venne sollevata. Ma quando fu discussa quella legge alla Camera, l'argomento non fu ampiamente svolto e la legge fu approvata senza alcuna modificazione. Io amerei che l'onorevole guardasigilli mi dicesse se intorno a questo argomento abbia portato o creda di portare il suo studio in seguito alla esperienza che ormai si è fatta dell'applicazione di quella legge.
E giacchè ho facoltà di parlare richiamerei anche l'attenzione dell'onorevole guardasigilli sull'applicazione della legge 10 aprile 1892, riguardante gli atti giudiziari ed i servizi di cancelleria. In causa di quell'articolo avviene che in molti casi, nei quali si procede in seguito a querela di parte, diventano impossibili le transazioni pel fatto che la tassa dovuta sulla sentenza, con cui l'autorità giudiziaria
dichiara non farsi luogo a procedere, è posta a carico del querelante che ha dichiarato di recedere dalla sporta querela.
È noto che quando il querelante recede, egli deve pagare le spese del giudizio e, fra queste, secondo l'articolo 6 della legge citata, c'è anche la tassa per la sentenza che ammonta in molti casi a parecchie diecine di lire.
Ora io credo che meriti di esser considerato l'inconveniente, lamentato già ripetutamente, della difficoltà di transazioni che troncherebbero i litigi, mentre questi potrebbero andare sopiti provvedendo in modo diverso da quello dell'articolo 6 per le sentenze pronunziate nei casi di recesso dalla querela.
Spero che queste osservazioni indurranno l'onorevole ministro a prendere in considerazione le circostanze da me ricordate riguardo all'applicazione dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1889, e spero che dopo un maturo esame della quistione l'onorevole ministro guardasigilli vorrà proporre una qualche modificazione alla legge medesima.
presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro
di grazia e giustizia.
Bonacci ministro di grazia e giustizia. Per quanto
poca relazione abbiano le osservazioni dell'onorevole Vendramini col
capitolo 17 del bilancio che riguarda le spese di giustizia, tuttavia non
sono alieno dal rispondergli.
Egli dice che la legge 14 luglio 1891 che reprime il contrabbando infliggendo la pena del confino a quelli che si rendono colpevoli di questo reato, ha degli inconvenienti; quello specialmente di tener lontani i condannati dal luogo della loro abituale residenza; il che è loro incentivo a darsi alle male azioni per procurarsi i mezzi di sussistenza, che i condannati troverebbero più facilmente nel luogo di loro abituale dimora. L'onorevole Vendramini concludeva facendo appello al guardasigilli perchè procurasse una riforma della legge accennata (tale almeno credo dovesse essere il suo pensiero) o per lo meno tenesse presente questo inconveniente nel proporre atti di sovrana clemenza.
Quanto alla riforma della legge devo fare delle riserve perchè più che il ministro guardasigilli essa riguarda il ministro delle finanze. Tuttavia non mancherò di occuparmi dell'argomento, d'accordo col mio collega. Quanto alle proposte di grazia sovrana, io mi dichiaro disposto a far ciò che egli desidera, bene inteso nei limiti della convenienza e della opportunità.
Diceva, in secondo luogo, l'onorevole Vendramini, che è un ostacolo alle transazioni, nei casi di reati che non si perseguono se non a querela di parte, quella disposizione del Codice di procedura penale, la quale stabilisce che quando vi è recesso dalla querela, il querelante paghi le spese del giudizio; e l'ostacolo cresce per l'ammontare della tassa stabilita dall'articolo 6 della legge del 1892.
Ciò accennerebbe ad una riforma da introdursi nel Codice di procedura penale, e che consisterebbe in qualche temperamento per rendere meno rigorosa, e di non così generale ed assoluta applicazione, la disposizione che obbliga il querelante, il quale recede dalla querela, a pagare le spese del giudizio; e richiamerebbe il Governo ad esaminare se non siano eccessive alcune tasse giudiziali.
Io non mi ricuso di esaminare queste questioni, e di tener conto delle osservazioni dell'onorevole Vendramini; sia in occasione della riforma del Codice di procedura penale, che si sta preparando, sia in occasione dell'esame di una riforma possibile della legge, da lui citata, del 1892, e che regola questa materia.
Sono queste le risposte che posso dare all'onorevole Vendramini.
Vendramini. Mi dichiaro sodisfatto e ringrazio.
presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Coffari.
Coffari. Ottimo l'obbiettivo della legge 30 marzo 1890 di migliorare la condizione dei pretori; ma non poteva quella legge avere lo scopo di recare maggior aggravio al bilancio, nè molto meno intralciare l'azione della giustizia. Prego quindi l'onorevole ministro di voler portare la sua attenzione sulle spese cui ora si va incontro nelle preture, per indennità di testimoni, per trasferte; e metterla in raffronto con quella precedente, e con la spesa del capitolo degli stipendi.
A me è giunta la voce che tale spesa, specialmente nelle Provincie (come nelle nostre) dove i centri di popolazione sono l'un l'altro distanti, è molto rilevante e superiore alla previsione; tale da rendere frustranea l'economia che si sarebbe potuta ricavare dalla diminuzione dei pretori e dei cancellieri.
Io prego altresì di considerare quanto tale maggiore spesa, e il non avere, direi, alla
portata immediatamente i testimoni, possa e debba influire sulla regolare istruzione dei processi penali.
Un'altra e non meno importante osservazione ho inteso fare, e va rilevata. Nelle nostre Provincie oltre la lontananza dei Comuni fra loro si ha sventuratamente deficenza di mezzi di comunicazione, e difficoltà di viabilità.
Ora è accaduto il caso che fosse perpetrato qualche delitto (come per un omicidio in Castronuovo di Sicilia) e che il pretore non potesse andare sul luogo che taluni giorni dopo, con conseguente scapito della azione della giustizia, essendo là specialmente necessario (se si vuole che la giustizia sia efficace e produttiva di effetti) che i primi atti istruttori siano immediatamente fatti, ed assodate tutte le particolarità e le circostanze immediatamente e sul luogo; altrimenti è ben facile che i rei sfuggano alla dovuta punizione.
Così essendo, e quando nella pratica attuazione di una legge siffatta si viene a rilevare che essa risulta di maggior aggravio all'erario, rende meno efficace l'azione della giustizia, e per giunta riesce di molto maggiore incomodo e danno ai cittadini, è sacrosanto dovere di porvi al più presto rimedio.
Certo andavano soppresse talune preture di nessuna o poca importanza, e fu ben fatto; ma nell'attuazione della legge a me pare non fu abbastanza tenuto presente che le condizioni di viabilità, di topografia, di costumi non sono identiche in tutta Italia: doveva essere applicata con criteri meglio relativi alle varie Provincie, e non aversi un'unica misura. Si sarebbero, così facendo, ovviati tanti inconvenienti, tanti danni, e non sarebbero venuti tanti reclami.
Nella provincia di Girgenti (quanto delle più povere in fatto di viabilità, altrettanto delle più ricche in fatto di difficoltà di comunicazioni) erano state proposte per la soppressione 6 preture, che erano molte; ne furono poi soppresse tre, ma fra esse fu compreso Raffadali che di tutte era la meno indicata; e per popolazione, e per avere un comune suffraganeo, e per il numero delle sentenze era la più importante. Quindi a buon dritto reclama.
Or giova augurarsi che quello che non fu fatto, lo sarà; e non per spirito di campanile, ma per amore di verità e giustizia io debbo pregare l'onorevole ministro di tenere ben presente che nelle Provincie siciliane quella legge doveva essere attuata con molta maggior parsimonia, che non fu; e che in conseguenza il bisogno della correzione è più sentito, e necessario colà.
Non è poi, a me pare, con i provvedimenti che riguardano uffici di minore importanza, e quindi con lo spostare e ledere i piccoli interessi, che possa raggiungersi il lodevole scopo delle economie e del riorganamento dei servizi pubblici. Si avrà, essendo ben fondate le mie osservazioni, molto rumore, molto malcontento, poco utile, maggiore spesa.
È nei grandi offici, nei grossi stipendi, nei gettoni di presenza che bisogna con mano ferma e risoluta falciare, epperò non posso non unirmi ai voti ieri espressi così felicemente dall'onorevole Serena, perchè realmente possano venire appagate le aspirazioni del paese; e dall'altro canto consento nei desideri degli onorevoli Vischi, Florena e Colajanni, per quanto riflette le Preture.
Onde è che con sommo compiacimento ho ieri inteso le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli e confido che presto sia presentato al Parlamento quel disegno di legge col quale possano essere anche colle istituzioni delle sezioni di preture, rimediati gli inconvenienti, e corretti gli errori nell'attuazione della legge sulla soppressione delle preture, fra i quali uno dei più rimarchevoli è quello che riguarda Raffadali.
presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.
Mel. Io non so se, per essere oggi venuto tardi alla Camera, le cose che sto per dire siano state già messe innanzi da altri oratori. In questo caso domando fin d'ora venia alla Camera se ripetessi per avventura cose che fossero state già decise.
Non so parimenti se lo stanziamento di questo capitolo, nella cifra tonda di
4,000,000 di lire per le spese di giustizia, sia
maggiore o minore di quello degli anni precedenti; ma comunque sia di ciò,
il capitolo mi porge occasione di richiamare l'attenzione dell'onorevole
ministro sopra un inconveniente che si verifica nell'amministrazione della
giustizia penale e che si traduce in una spesa inutile per lo Stato.
Questo inconveniente, e per quella poca esperienza che ho potuto acquistarmi in circa 30 anni di esercizio, delle funzioni di pubblico
ministero, e per quanto mi viene riferito da persone che frequentano le aule dei tribunali, starebbe in ciò, che si presentano dalle parti liste soverchiamente estese di testimoni e di periti i quali, spesso, devono venire da paesi assai lontani con grave loro disagio e con sensibile dispendio del pubblico erario.
E vengono citati questi testimoni per deporre su circostanze in molti casi irrilevanti, di nessuna entità; circostanze che, accertate od escluse, non vengono a mutare o modificare la fisonomia e la sostanza dei fatti, in rapporto alla responsabilità penale dei giudicabili.
Ed una prova di questo la si ha in ciò, che spesse volte rinunziano all'udizione di questi testimoni, dopo averli assoggettati al supplizio dell'attesa per più e più giorni, le parti stesse che li hanno presentati.
Ora tutto questo, come ho detto, si traduce in danno dell'erario, costretto nei reati di azione pubblica ad anticipare le spese, nel più dei casi irrepetibili, perchè il massimo contingente della delinquenza è fornito da coloro che nulla posseggono; danno che deve evitarsi possibilmente o per lo meno diminuirsi.
Io so che dal Ministero di grazia e giustizia, e segnatamente dai predecessori dell'onorevole Bonacci, si sono diramate delle circolari ai capi degli uffici e dei Collegi, nelle quali fu inculcato di andare molto a rilento nell'ammettere queste liste di testimoni; ma credo che tutte queste circolari abbiano, su per giù, lasciato il tempo che hanno trovato. Quindi occorrerebbe escogitare qualche sanzione allo scopo di togliere uno sperpero inutile di denaro pubblico. Secondo me, questa sanzione starebbe in ciò; che pei reati di azione pubblica, si dicesse ai Pubblici Ministeri o ai signori presidenti, (ai quali la legge impone l'obbligo di ridurre le liste soverchiamente estese) che sarà impegnata la loro personale responsabilità per la rifusione delle spese che si incontrassero per testimoni i quali venissero chiariti affatto inutili o fossero dai producenti rinunciati nella pubblica discussione.
Questo gioverebbe almeno come monito salutare, ed anche ad accorciare quei lunghi, interminabili dibattimenti, dei quali noi soltanto in Italia ci diamo il lusso; dibattimenti che si protraggono per molti mesi e che credo non contribuiscano molto ad accreditare l'azione efficace ed esemplare della giustizia punitiva.
E poichè siamo a parlare di dibattimenti, permetta l'onorevole ministro che io dica una parola contro quella teatralità e spettacolosità dei pubblici giudizi, la quale è diventata, si può ben dire, troppo frequente in Italia. Io comprendo che la pubblicità dei giudizi debba essere la più seria possibile; che vi debba essere l'intervento della stampa ed il sindacato efficace della pubblica opinione, imperocchè tuttociò costituisce una preziosa garanzia per la libertà dei cittadini. Ma io vorrei che ci guardassimo dallo abuso e dall'esagerazione. Io, per esempio, credo che non intendano bene la pubblicità dei giudizi quei presidenti d'Assisie, i quali vanno alla ricerca di sale amplissime, che allestiscono delle tribune riservate e che distribuiscono biglietti d'accesso, di preferenza alle belle signore, le quali talora appartengono anche alla migliore società.
Io non credo che questo sia l'apparato che si convenga alle auguste funzioni della giustizia, perchè tali funzioni si debbono celebrare con maestà, con severità, con austerità, e non con apparati da circo.
Osservo che in Francia lo spazio riservato al pubblico nelle aule dei dibattimenti, tanto nei tribunali, che nelle Corti d'assise, è molto angusto. Eppure nessuno si è mai sognato di dire che con ciò siasi voluto limitare il sindacato della pubblica opinione.
E ben a ragione, o signori; avvegnachè il pubblico che si accalca nelle aule delle Corti di assise e dei tribunali, viene dalla parte meno eletta della società; giacchè tolto il ceto dei legali, degli studenti, dei giornalisti, i frequentatori obbligati dei dibattimenti, o sono delle persone avide di emozioni violente, e afflitte da volgari e malsane curiosità, che la giustizia non deve fomentare nè soddisfare, o sono degli sfaccendati, degli oziosi e vagabondi, quando non siano anche degli individui pericolosi alla società, ch'ebbero, o potrebbero avere, dei conti con la giustizia penale, e che a questi duelli giudiziari intervengono per ammaestrarsi viepiù alla scuola delle cavillazioni e degli artifizi forensi, mercè i quali si propongono di contender poi la propria libertà agli ergastoli e ai reclusori.
Dicasi ciò che vuolsi in contrario; io che per 30 anni mi sono trovato in mezzo a questo ambiente, dico che la sala dei dibattimenti
non è una scuola di moralità e di educazione civile, e dubito forte che sia anche un freno contro la delinquenza.
Farò un'altra osservazione, onorevole guardasigilli.
Nei nostri dibattimenti penali è invalso il mal vezzo, non solo per parte dei rappresentanti della parte civile, ai quali certamente non può essere infrenata la parola, ma anche da parte di certi pubblici ministeri, e talora anche da parte di qualche presidente, è invalso, dico, il mal vezzo di fare all'indirizzo degli accusati delle apostrofi violenti e sarcastiche; di fare delle evocazioni paurose, dei vaticini spaventevoli a questi disgraziati, che si trovano già accasciati o sotto il peso dei propri rimorsi, o sotto quello delle loro confessioni, o sotto il cumulo schiacciante delle prove e di tutto quell'arsenale di mezzi, con i quali la giustizia sociale li ha raggiunti e sta per colpirli.
Ora, io credo che tutto questo costituisca una tortura morale raffinata; costituisca qualche cosa di arbitrario, d'incivile ed inumano; costituisca un inasprimento anticipato della pena, che la legge non può volere, e che la civiltà condanna.
I pubblici ministeri ed i presidenti hanno bensì il dovere di stringere i panni addosso ai giudicabili, affinchè nessun colpevole si sottragga alla pena che può aver meritata; ma non hanno diritto di bistrattare siffattamente codesti disgraziati, i quali fino a tanto che non siano condannati, sono assistiti dalla presunzione della propria innocenza.
Veda l'onorevole guardasigilli, nella mitezza del suo animo gentile, se gli
riesca di proscrivere dai nostri costumi giudiziari questo resto di barbarie
che si vorrebbe giustificare, ammantandolo pomposamente del titolo «
libertà di parola.»
E, fatta una ultima considerazione, avrò finito; e questa riflette le lungaggini dei processi e delle istruttorie, o dirò meglio, il lungo spazio di tempo che intercede fra la perpetrazione del reato e la condanna.
Tutto ciò non contribuisce, anzi controopera, alla efficacia ed alla esemplarità della pena. L'efficacia della giustizia punitrice è tanto maggiore, quanto più vicina sia la pena alla perpetrazione del reato; e questi giudizi e condanne che intervengono dopo lungo lasso di tempo, anche dopo anni ed anni, come purtroppo ne abbiamo frequenti esempi in Italia, oltrechè sottrarre o affievolire le prove, non accreditano l'azione della giustizia, e, lunge dal far assumere alla pena il carattere di una giusta repressione della violazione della legge, le fanno assumere, direi quasi, il carattere di una vendetta sociale freddamente e tardivamente esercitata, la quale non può certo moralizzare le masse.
E qui faccio un dilemma: o queste lungaggini sono la conseguenza delle nostre forme procedurali, troppo complicate, troppo involute; ed allora io debbo rivolgere all'onorevole guardasigilli la preghiera di voler affrettare la presentazione di quel disegno di legge che voi, onorevole Bonacci, avete promesso, e col quale vi proponete di fare dei ritocchi e delle modificazioni al Codice di procedura penale; oppure questi inconvenienti sono il portato della oscitanza della neghittosità e della infingardaggine della magistratura che deve applicare la legge, e voi non potete prescindere dal dovere di punire coloro, i quali falliscono così alla santa missione loro affidata.
In quest'ultimo caso io vi dico: epurate, epurate, epurate, ed il paese vi applaudirà.
presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di
parlare.
Bonacci ministro di grazia e giustizia. Risponderò
brevemente agli onorevoli Coffari e Mel, che hanno fatto alcune osservazioni
sul capitolo 17 del bilancio.
Quanto all'onorevole Coffari, le cui osservazioni non sono tutte giunte al mio orecchio, dirò che tutto si può discutere, a proposito delle spese di giustizia, ma la ricostituzione delle preture, o la costituzione di sezioni di pretura, mi pare che non siano materia di questo capitolo.
Ad ogni modo io non potrei a questo proposito che ripetere ciò, che ebbi l'onore di dichiarare ieri a coloro, che mi interpellavano sugl'intendimenti del Governo quanto alla costituzione di sezioni di pretura.
Delle altre osservazioni, che egli ha fatto intorno a questo capitolo, io gli prometto di tener conto, sia nelle disposizioni amministrative, che dipendono dal Ministero, sia nelle riforme dell'ordinamento giudiziario e della procedura penale, che io mi propongo di presentare alla Camera.
L'onorevole Mel domandava se la somma inscritta nel bilancio, che stiamo discutendo, per spese di giustizia, sia maggiore o minore
di quella che fu inscritta nel capitolo relativo del bilancio precedente.
È identica; è la somma di quattro milioni.
Faccio però osservare all'onorevole Mel che in questa materia vi è un sensibile miglioramento, se non rispetto al bilancio precedente, rispetto ai bilanci anteriori; poichè non è lontano il tempo, in cui le spese di giustizia ammontavano alle gravi cifre di 7 milioni, di 6 milioni, di 5 milioni; ed ora siamo scesi alla somma di 4 milioni. Vede dunque l'onorevole Mel che un miglioramento c'è, e che le istruzioni date e le raccomandazioni fatte perchè si economizzi in questa spesa, hanno portato qualche frutto.
L'onorevole Mel accennava alle ragioni che aggravano questa spesa; una delle quali egli credeva giustamente di trovare nel soverchio numero dei testimoni che si citano nei giudizi. Egli eccitava il ministro a fare delle circolari per frenare questo abuso; e proponeva perfino di mettere a responsabilità dei presidenti le spese dei testimoni inutili.
L'onorevole Mel deplorava anche la teatralità dei giudizi ed il soverchio spazio riservato al pubblico nelle sale dei giudizi delle Corti di Assise. Parlava poi delle apostrofi e delle invettive che dal banco del Pubblico Ministero si lanciano talvolta contro gli accusati, e assai inopportunamente; e finalmente deplorava le lungaggini dell'istruttoria, e il tempo soverchio che intercede fra il reato © l'applicazione della pena; donde le gravi conseguenze di una minore efficacia della giustizia, e di una alterazione funesta nel carattere della pena, la quale, quando è molto lontana dal reato, sembra che prenda le apparenze di una vendetta e di una crudeltà.
Ed io aggiungo che questa lontananza del giudizio dal momento in cui è avvenuto il reato, ha un altro deplorevole effetto; cioè accresce il pericolo che svaniscano le prove del reato. I miei predecessori non hanno mancato di richiamare l'autorità giudiziaria all' osservanza di quei precetti e di quelle regole che l'onorevole Mel vorrebbe costantemente osservate. Se egli osservasse la raccolta delle circolari del Ministero di grazia e giustizia, troverebbe che i ministri che mi hanno preceduto non hanno mancato davvero a questo loro dovere.
Quanto alla teatralità dei giudizi, essa non si deplora soltanto in Italia. Ricordo una recente circolare del ministro di grazia e giustizia dell'Impero austro-ungarico, che lamenta il medesimo inconveniente, e lo condanna; e raccomanda all'autorità giudiziaria di astenersi da questi spettacoli che falsificano il carattere dei giudizi. Presso di noi vi è una memoranda circolare del compianto ministro Varè, il quale stigmatizzava questo abuso e richiamava l'autorità giudiziaria alla serietà ed alla gravità che non dovrebbero mai scompagnarsi dalla forma dei giudizi.
Non credo che l'inconveniente, accennato dall'onorevole Mel, delle apostrofi e delle invettive che dall'accusa si lanciano agli accusati, sia così generale come vorrebbero far credere le sue parole. Non mancano di questi casi, ne convengo; ma in generale il Pubblico Ministero osserva le buone regole della gravità del suo ufficio, e non si abbandona a quegli inopportuni sfoghi che deplorava l'onorevole Mel.
Quali i rimedi di questi inconvenienti, e specialmente di quello del soverchio protrarsi delle istruttorie, che tanto nuoce ai fini della giustizia? I rimedi possono essere due. Uno sarebbe il richiamo dell'autorità giudiziaria all'osservanza dei suoi doveri. Ho detto che ciò è già stato fatto dai miei predecessori; ed io posso promettere all' onorevole Mel di rinnovare questa raccomandazione. Ma io credo che il miglior rimedio consista in una riforma degli ordinamenti procedurali; poichè credo che, questi inconvenienti più che dai difetti degli uomini, che fanno parte della magistratura, dipendano da vizi dagli ordinamenti procedurali, i quali sono antiquati e non rispondono più ai bisogni e al carattere del tempo nostro.
Di questa riforma io mi occupo e mi propongo di presentare al più presto ai Parlamento il risultato dei miei studi. Io credo che molto si potrà fare con la riforma di alcune disposizioni del Codice di procedura; e credo che la riforma stessa sarà un richiamo della magistratura al pieno ed esatto adempimento dei suoi doveri.
Con ciò spero di aver sodisfatto alla osservazioni ed alle raccomandazioni dell'onorevole Mel.
presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
relatore.
Fili-Astolfone, relatore. Agli
onorevoli Vendramini e Coffari ha risposto l'onorevole guardasigilli,
facendo osservare al primo di essi
che la sua domanda si riferiva a leggi fiscali e a materia finanziaria, ma che, avrebbe procurato di temperarne l'applicazione con provvedimenti da invocarsi dalla clemenza sovrana; all'altro, che si trattava della riforma del Codice di procedura, ed ha assunto l'impegno di accingersi a quello studio.
All'onorevole Coffari ha fatto osservare, e giustamente, che a proposito delle spese di giustizia non si sarebbe potuto sollevare la questione delle preture. Ma l'onorevole Coffari ha richiamato piuttosto l'attenzione del ministro sul maggiore aggravio che porterebbero le spese giudiziarie per gli effetti dell'attuazione di questa legge. Ma noi non possiamo ancora averne i resultamenti finanziari. Ed è questa una delle ricerche che ci proponiamo di fare al futuro bilancio; per modo che allora si potrà vedere se il fatto accennato dall'onorevole Coffari trovi una giustificazione nei resultamenti economici. Certo egli è però, che quanto riguarda le indagini giudiziarie, ed altri inconvenienti, ai quali l'onorevole Coffari ha già accennato, è degno dello studio non solo dell'onorevole ministro, ma anche del Parlamento, appunto perchè la scoperta dei reati e le possibili impunità meritano la maggiore attenzione.
All'onorevole Mel, al quale ha risposto l'onorevole ministro, io devo rivolgere un'osservazione. Se egli avesse fatto a me l'onore di leggere le considerazioni che accompagnavano la dimostrazione delle spese di giustizia al capitolo 17, si sarebbe accorto che anche la Sotto-giunta del bilancio di grazia e giustizia e la Giunta generale del bilancio si occuparono di questa questione, e poterono vedere una cosa sola. Pur contrabilanciando le spese fatte da parecchi anni a questa parte, si trovava un miglioramento, certo dovuto alla applicazione del nuovo Codice penale e alle disposizioni transitorie che venivano a modificare la giurisdizione. E quella naturalmente fu una di quelle modificazioni, le quali, anche accelerando i giudizi, e sottraendoli alla maggior competenza delle Corti d'assise, li portavano dinanzi ai tribunali. Ed abbiamo così potuto raggiungere questi scopi; cioè la diminuzione delle spese di giustizia, la celerità maggiore dei giudizi e la certezza, anche dirò, nella maggior parte dei casi, dei buoni risultamenti del giudizio medesimo.
Io non credo però che il fondo dei quattro milioni possa essere sufficiente intieramente a tutti i bisogni della giustizia. Questo però, come dissi, è riservato al futuro bilancio. Anche su questo io avevo richiamato l'attenzione della Camera nell'83 riferendo sullo stesso bilancio, non occupandomi già della cifra dei quattro milioni solamente.
Ma quando pongo quelle cifre in riscontro al ricupero io le trovo giustissime nell'interesse dello Stato e dell'erario, appunto perchè il ricupero, o signori, è qualche cosa che ci deve sgomentare. Noi sappiamo che in Francia, per esempio, la giustizia si paga con la stessa giustizia. Però là ci sono procedimenti diversi dai nostri e che i nostri principii liberali non consentirebbero; giacchè in Francia si arriva anche all'arresto personale per il ricupero delle spese di giustizia.
Certo è che da noi tutte le preoccupazioni finanziarie cedono di fronte al principio della libertà individuale. Ma già io di questo punto non mi debbo intrattenere più a lungo non spettando esso al compito del relatore.
Soltanto mi permetto di fare una semplice osservazione all'onorevole Mel. È vero che i Pubblici Ministeri sono talvolta facili a citare testimoni, specialmente nei dibattimenti innanzi alle Corti d'assise, ed è anche vero che i presidenti possono ridurre le liste. Ma quando si pensa, onorevole Mel, alla responsabilità del presidente e del Pubblico Ministero di fronte all'ammissibilità di un testimonio ed all'effetto, alla impressione che la esclusione di un testimonio può produrre anche sui giurati, si comprende agevolmente come i presidenti modifichino il meno possibile le liste che loro vengono presentate. Con ciò non nego che qualche abuso non avvenga; ma più che richiamare l'attenzione dei magistrati su questi abusi, credo che il Ministero non possa fare.
Ad ogni modo prego l'onorevole Bonacci di voler richiamare in vita le istruzioni date in argomento dai suoi predecessori, e ricordo che all'uopo v'è anche una circolare del compianto Varè nel senso di usare ogni energia affinchè l'inconveniente lamentato dei troppi testimoni sia evitato almeno fino al punto che può consentirlo l'amministrazione della giustizia.
presidente. Non essendovi proposte concrete, rimane
approvato il capitolo 17 - Spese di giustizia (Spese
obbligatorie), lire 4,000,000.
Capitolo 18. (Spese fisse), lire 74,318.28.
Categoria quarta. — Partite di giro. — Capitolo 19;
Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni
governative, lire 140,822. 18.
TITOLO II. Spesa straordinaria. — Categoria prima.
Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 20. Maggiori assegnamenti
sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse), lire
361.11. Capitolo 21. Assegni di disponibilità (Spese
fisse), lire 35,577.
Capitolo 22. Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie, lire 831.
Capitolo 23. Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie, lire 3,000.
Capitolo 24. Fitto di locali ad uso abitazione degli ex esecutori di giustizia e loro famiglie, lire 1,796.72.
Totale della spesa ordin. lire 33,320,463.47.
Totale della spesa straordin., lire l. 41,565.83.
Totale delle spese del Ministero di grazia e giustizia, lire 33,362,029.30.
Metto ora a partito l'articolo primo:
«Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie
e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, in
conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge
(tabella
A).»
Chi l'approva si alzi.
(È approvato)
Passeremo ora all'articolo 2:
«L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:
a
) ad accettare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le
proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1892 al 30 giugno 1893, in conformità dello stato di previsione
annesso alla presente legge (tabella
B)
b
) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie
relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno
1893, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente
legge (tabella
C).
Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della
legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio
Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate
Spese obbligatorie e d'ordine
dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte
nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Pel pagamento delle spese indicate nello elenco n. 2
annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per
il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei
funzionari incaricati.»
L'onorevole Valle Angelo ha facoltà di parlare sul bilancio del Fondo pel culto.
Valle. Vorrei domandare al ministro come mai nella Toscana e nella Romagna si conservi ancora il vecchio sistema di richiedere ai parroci la cauzione prima di concedere ad essi l'investitura.
Siccome nelle altre Provincie ciò non si richiede, così l'aumento di congrua stabilito con la legge 30 giugno 1892 per le provincie di Toscana e Romagna rimane illusorio; inquantochè, se nelle parrocchie maggiori è facile trovare chi fornisca la cauzione, difficilmente si trova chi la fornisca nelle più misere, che costituiscono il numero maggiore; e quindi i parroci sono obbligati a rinunziare alla investitura, ed a rimanere come economi delle parrocchie di cui sono investiti.
Io non domando altro che la equiparazione di tutte le Province del Regno in questa materia e mi auguro che egli vorrà tradurla in atto.
E giacchè mi trovo a parlare, e giacchè si debbono ricercare tutte le
economie nei bilanci dello Stato, dirò che sarebbe bene fosse studiata
l'abolizione degli economati, i quali costituiscono una vera superfetazione.
Dal momento che c' è l'Amministrazione del Fondo pel culto, quella degli
economati non è altro che una ruota di più del congegno amministrativo, la
quale ricade alla fine a carico dei poveri parroci; mentre noi dobbiamo
migliorare le condizioni del basso clero, perchè possa resistere all'alto
clero che combatte le nostre instituzioni, come abbiamo pur troppo potuto
verificare nelle ultime elezioni: giacchè tutti i parroci hanno ricevuto dal
Vaticano l'ordine di osservare e di fare osservare il così detto
le pretese del Vaticano; ed è per ciò che io mi riservo, in sede più opportuna, e quando verrà in discussione il bilancio dei culti per l'esercizio 1893-94, di richiamare l'attenzione dei miei colleghi sul diritto ecclesiastico italiano: poichè noi dobbiamo tutelare i nostri diritti contro le pretese del Vaticano.
(Bravo! a sinistra)
presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
ministro.
Bonacci ministro di grazia e giustizia. L'onorevole
Valle ha ricordato che con una legge del giugno passato la congrua dei
parrochi è stata portata, come prescrivevano le leggi anteriori, ad 800
lire, ed ha aggiunto che per alcuni parrochi, per quelli specialmente della
Toscana e della Romagna, secondo lui, questo benefizio è illusorio, in
quanto che in quelle Provincie i parrochi sono soggetti alla prestazione
d'una garanzia; obbligo che non incombe ai parrochi di altre Provincie; e
domanda quindi l'equiparazione della condizione di questi parrochi a quella
di tutti gli altri, cioè l'esonerazione, se non ho male inteso, di
quest'obbligo di prestare la garanzia.
Io non so se quest'obbligo esista anche per i parrochi della Romagna; a me ciò non risulta affatto; quanto a quelli della Toscana, faccio osservare all'onorevole Valle che quest'obbligo deriva da antiche leggi della Toscana, rimaste sempre in vigore.
Esse impongono ai parrochi di prestare garanzia per la conservazione dei beni dei quali hanno semplicemente l'usufrutto, e che potrebbero disperdere o danneggiare. Queste disposizioni antiche sono state mantenute in vigore dalle leggi del Regno d'Italia.
Ricordo il decreto del 26 settembre 1860, relativo agli Economati, nel cui articolo 5 è detto:
«Nelle antiche nostre Provincie, nella Lombardia, nella Toscana e
nelle provincie Parmensi, sono mantenute, finchè non sia altrimenti
provveduto, tutte le norme e pratiche che sono in vigore circa
l'amministrazione dei benefizi vacanti.»
Ricordo il regolamento approvato col citato decreto, e che nell'articolo 16 dispone:
«Gli economi generali di Milano, Firenze, Parma, si atterranno
nella loro amministrazione alle norme e pratiche mantenute in vigore
nella Lombardia, nella Toscana e nelle provincie Parmensi.»
Parimenti nel decreto del 23 marzo 1862, all'articolo 3 è detto:
«Restano pienamente in vigore, per quanto riguarda le Provincie
toscane, l'articolo 5 del Regio Decreto 26 settembre 1860 e
l'articolo 7 del citato regolamento del 16 gennaio 1861.»
Come vede dunque l'onorevole Valle, queste disposizioni, che non sono mai state abrogate da alcuna legge posteriore, costituiscono il fondamento di quell'obbligo che egli lamenta esistere a carico dei parrochi della Toscana.
L'onorevole Valle desidera la perequazione dei ministri del culto nelle varie Provincie italiane. Io mi propongo di esaminare la questione.
Mi riservo soltanto di vedere se il sistema della Toscana debba essere abolito, oppure debba essere esteso a tutte le altre Provincie del Regno.
L'onorevole Valle chiedeva altresì l'abolizione degli Economati. Essi costituiscono (egli diceva) un ingente aggravio per i ministri del culto, e un irragionevole duplicato dell'Amministrazione del Fondo per il culto.
La riforma degli Economati è stata studiata in altri tempi, e potrebbe ancora formare oggetto di studio. Anzi dichiaro all'onorevole Valle che sono deciso ad occuparmi di questa questione, perchè è indubitato che gli Economati sono viziosamente costituiti, e debbono essere riformati. Non posso però accettare l'argomento che, per questa riforma, adduceva l'onorevole Valle, cioè che gli Economati costituiscano una duplicazione del Fondo per il culto. Sono funzioni totalmente diverse quella degli Economati e quella del Fondo per il culto.
Gli Economati, come l'onorevole Valle sa, riguardano i benefizi conservati, e sono ordinati per l'amministrazione dei benefizi stessi durante le vacanze. L'Amministrazione del Fondo per il culto invece è nata, come l'onorevole Valle sa, dalle leggi eversive, dalle leggi che hanno soppresso le corporazioni religiose ed altri enti ecclesiastici, ed è stata incaricata di raccogliere l'eredità delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi e di erogarne le rendite agli usi che sono nelle stesse leggi indicati.
Come vede l'onorevole Valle, l'esistenza del Fondo per il culto non è un argomento per la soppressione degli Economati. Ma è indubitato
che, sia l'Amministrazione del Fondo per il culto, sia quella degli Economati, hanno mestieri di riforme, che presto o tardi si dovranno fare e si faranno il giorno in cui il Governo e il Parlamento, liberati dalle questioni più urgenti, potranno serenamente occuparsi delle norme che debbono regolare definitivamente il patrimonio ecclesiastico.
Valle. Chiedo di parlare.
presidente. Non potrebbe parlare che per fatto
personale; ma, per questa volta, parli pure.
Valle. Io ringrazio l'onorevole ministro delle risposte che mi ha dato, e sono lieto che ci troviamo in massima d'accordo, sebbene forse ci scostiamo nei metodi.
Lo prego di studiare la disparità di trattamento che si verifica tra i parroci delle varie parti d'Italia e di vedere se non sia il caso di abolire la cauzione.
So benissimo che gli Economati e il Fondo per il culto sono amministrazioni diverse; ed è appunto per ciò che prego l'onorevole ministro, dal momento che riconosce la necessità di fare una riforma, di cercare il modo di procurare un'economia per le finanze dello Stato.
Filì-Astolfone, relatore. Chiedo
di parlare.
presidente. Ne ha facoltà.
Filì-Astolfone. Colgo occasione dalla risposta data
dall'onorevole ministro all'onorevole Valle per raccogliere una espressione
di quest'ultimo.
Bisogna studiare non di abolire le -cauzioni che si richiedono ai parroci della Toscana, ma di estenderle anche a quelli che non sono fino ad ora tenuti a prestarla.
L'onorevole Valle deve considerare che i parroci prestano la cauzione solamente per garantire i benefici che amministrano e non per la congrua; e quando questa cauzione non è prestata, onorevole Valle, il deterioramento dei benefici va a danno del patrimonio ecclesiastico; onde esorto anch'io l'onorevole ministro a studiare questa questione.
presidente. Non essendovi altri oratori inscritti e
nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e
passeremo alla discussione dei capitoli della entrata del Fondo per il
culto:
TITOLO I. Entrata ordinaria. — Categoria prima. Entrate effettive — Rendite
consolidate ed altre provenienti da titoli diversi. — Capitolo 1.
Consolidato 5 per cento, lire 13,040,000.
Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 234,430.
Capitolo 3. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori, lire 9,800.
Capitolo 4. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 132,690.
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli. —
Capitolo 5. Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867
e 1873, del quale non furono consegnati i titoli, per
memoria.
Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 6. Prodotto di
beni stabili, lire 350,000.
Capitolo 7. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 7,800,000.
Proventi diversi. — Capitolo 8. Quota di concorso
(Articolo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036), lire
1,500,000.
Capitolo 9. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,080,000.
Capitolo 10. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 30,000.
TITOLO II. Entrata straordinaria. — Categoria seconda.
Trasformazione di capitali — Esazioni di
capitali. — Capitolo 11. Esazione e ricupero di capitali, lire
2,800,000.
Totale dell'entrata ordinaria, lire 24,176,920.
Totale dell'entrata straordinaria, 2,800,000 lire.
Insieme dell'entrata ordinaria e straordinaria, lire
26,976,920.
Metto a partito la lettera a) dell'articolo primo del
quale ho dato lettura.
(È approvata)
Ora passeremo allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del
Fondo per il culto al quale si riferisce la lettera b) dell'articolo secondo.
TITOLO I. — Spesa ordinaria — Categoria prima — Spese effettive — Spese di
amministrazione. — Capitolo 1. Personale (Spese
fisse), lire 500,107.
Capitolo 2. Pensioni e indennità agl'impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie), lire 95,000.
Capitolo 3. Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e
appuramento di rendite (Spesa d'ordine), lire
604,000.
Capitolo 4. Spese pel servizio esterno, lire 100,000.
Capitolo 5. Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti (Legge 22 giugno 1874, n. 1962), lire 76,000.
Capitolo 6. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 80,000.
Capitolo 7. Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato
pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziarli provinciali
(Spesa obbligatoria), lire 90,000.
Capitolo 8. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali, lire 87,200.
Capitolo 9. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 2,800.
Capitolo 10. Spese d'ufficio, lire 12,000.
Capitolo 11. Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse), lire 17,215.
Capitolo 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del
testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori
(Spesa obbligatoria), per
memoria.
Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 13. Spese di
liti e di coazioni (Spesa obbligatoria), lire
330,000.
Capitolo 14. Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze,
transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui, ecc.;
spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre
perizie in genere (Spesa obbligatoria), lire
60,000.
Contribuzioni e tasse. — Capitolo 15. Tassa di
manomorta (Spesa obbligatoria), lire 634,000.
Capitolo 16. Tassa sulla ricchezza mobile (Spesa
obbligatoria), lire 2,247,000.
Capitolo 17. Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria), lire 380,000.
Capitolo 18. Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa
obbligatoria), lire 6,000.
Capitolo 19. Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria), lire 1,000.
Spese patrimoniali. — Capitolo 20. Fitto di locali per
riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto
dei medesimi (Spesa d'ordine), lire 2,000.
Capitolo 21. Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni, lire 70,000.
Capitolo 22. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti
soppressi (Spese fisse ed obbligatorie), lire
898,000.
Capitolo 23. Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse
ed obbligatorie), lire 21,104.05.
Capitolo 24. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie), lire 400,000.
Capitolo 25. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al
fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. — Decreto dittatoriale 9
giugno 1860 (Spesa obbligatoria), lire 20,000,
Capitolo 26. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse), lire 20,000.
Spese disposte da leggi e decreti legislativi. —
Capitolo 27. Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e
concentramento di monache (Spesa obbligatoria), lire
2,000.
Capitolo 28. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi-Fondo a disposizione per
sussidi a missionari all'estero (Spese fisse), lire
6,690,000.
Capitolo 29. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi
e cappellanie soppresse (Spese fisse ed
obbligatorie), lire 2,211,500.
Capitolo 30. Assegni a parrocchie ex-conventuali ed alle chiese parrocchiali,
provenienti dalle soppresse Casse ecclesiastiche (Spese
fisse), lire 418,200.
Capitolo 31. Assegni al clero di Sardegna (Spese
fisse), lire 751,500.
Capitolo 32. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a
carico del Fondo pel culto in disgravio dello Stato (Spese
fisse), lire 664,834.
Capitolo 33. Assegni transitorii al clero (Spese
fisse), lire 30,000.
Capitolo 34. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse), lire 379,000.
Capitolo 35. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi
monumentali (Spese fisse), lire 115,000.
Capitolo 36. Rendita dovuta ai Comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35
della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa
obbligatoria), lire 316,570.
Capitolo 37. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, lire 1,771,966.
Casuali. — Capitolo 38. Spese casuali, lire
36,000.
Fondi di riserva. — Capitolo 39. Fondo di riserva per
le spese obbligatorie e d'ordine, lire 100,000.
Capitolo 40. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 30,000.
TITOLO II. Spesa straordinaria. — Categoria prima —
Spese effettive — Spese straordinarie e diverse. — Capitolo 41. Personale
fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse), lire
25,370.
Capitolo 42. Assegni ai diurnisti straordinari (Spese
fisse), lire 34,500.
Capitolo 43. Spesa per ispettori straordinari provinciali (Spese fisse), lire 35,000.
Capitolo 44. Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente
conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine), lire 450,000.
Capitolo 45. Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione, lire 170,000.
Capitolo 46. Spesa straordinaria per riparazioni ad edifizi ex demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato, lire 80,000.
Capitolo 47. Spesa straordinaria per lavori statistici occorrenti alla sistemazione del patrimonio amministrato dal Fondo per il culto, lire 25,000.
Categoria seconda. Trasformazione di capitali. — Capitali. — Capitolo 48. Estinzione di debiti
fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi -
Restituzione di capitali e di doti monastiche - Rimborso del prezzo ricavato
dalla vendita di mobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine), lire 150,000.
Capitolo 49. Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti e che
debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme
in surrogazione od a complemento di rendita inscritta e devoluta per
disposizioni legislative a Comuni, privati, ecc. (Spesa obbligatoria), lire 10,000.
Capitolo 50. Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a
esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di
rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di
mobili in aumento d'inventario; sborso dei capitali per gli affrancamenti di
annualità passive a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253
(Spesa obbligatoria), lire 2,640,000.
Capitolo 51. Acconto allo Stato sulla parte spettantegli del patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, ai termini dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, 3,000,000 lire.
Totale della spesa ordinaria, lire 20,219,996 e 5 cent.
Totale della spesa straordinaria, 6,619,870 lire.
Insieme delle spese ordinaria e straordinaria, lire 26,839,866.05.
Pongo ora a partito la lettera b) dell'articolo 2,
della quale ho dato lettura.
(È approvata)
Passiamo al secondo capoverso dell'articolo secondo, che rileggo:
«Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della
legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio
Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate
Spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo per il
culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla
presente legge.»
Do lettura dell'elenco annesso:
Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 80 giugno 1893, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.
Numero dei capitoli - DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA.
2. Pensioni e indennità agli impiegati a riposo.
3. Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento ed appuramento di rendite.
7. Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.
12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.
13. Spese di liti e di coazione.
14. Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
15. Tassa di manomorta.
16. Tassa sulla ricchezza mobile.
17. Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
18. Tassa di registro e bollo e sui mandati.
19. Spese per assicurazioni postali e per telegrammi.
20. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese pel trasporto dei medesimi.
22. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
23. Doti dipendenti da pie fondazioni
24. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
25. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860)
27. Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
29. Assegni ai membri delle Collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse.
36. Rendita dovuta ai Comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036
SPESA STRAORDINARIA.
44. Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
48. Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
49. Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, i quali debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita inscritta e devoluta per disposizioni legislative a Comuni, privati, ecc.
50. Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, e per acquisto di mobili in aumento d'inventario; sborso di capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253.
Metto a partito il secondo capoverso dell'articolo secondo.
(È approvato)
Ora rimane a discutere l'ultimo capoverso dell'articolo stesso.
Ne do nuovamente lettura:
«Pel pagamento delle spese indicate nello elenco n.
2 annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per
il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei
funzionari incaricati.»
Do lettura dell'elenco n. 2:
Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.
Numero dei capitoli - DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA.
3. Aggio, compensi è indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite.
4. Spese pel servizio esterno.
13. Spese di liti e di coazione.
14. Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere.
15. Tassa di manomorta.
16. Tassa sulla ricchezza mobile.
17. Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
18. Tassa di registro e bollo e sui mandati.
31. Assegni al clero di Sardegna.
Pongo a partito l'ultimo copoverso dell'articolo secondo.
(È approvato).
Pongo ora a partito l'intero articolo secondo, che rileggo:
«L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:
a
) ad accettare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le
proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1892 al 30 giugno 1893, in conformità dello stato di previsione,
annesso alla presente legge (tabella
B);
b
) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie
relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 80 giugno
1898, in conformità allo stato di previsione annesso alla presente
legge (tabella
C).
Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della
legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio
Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate
Spese obbligatorie e d'ordine
dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte
nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Pel pagamento delle spese indicate nello elenco n. 2
annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per
il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei
funzionari incaricati.»
Chi lo approva si compiaccia di alzarsi.
(È approvato).
Veniamo all'articolo terzo ed ultimo:
«La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:
a
) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le
entrate del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno
1893, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente
legge (tabella
D).»
Do lettura della tabella D.
TITOLO I. Entrata ordinaria. — Categoria prima. Entrate effettive — Rendite
patrimoniali. — Capitolo 1. Rendite sul debito pubblico nazionale
ed estero, lire 1,951,190.
Capitolo 2. Prodotto di beni stabili, lire 8,000.
Capitolo 3. Censi, canoni, livelli, ecc., lire 350,000.
Capitolo 4. Crediti fruttiferi, lire 5,000.
Capitolo 5. Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma, lire 40,000.
Proventi diversi. — Capitolo 6. Depositi diversi, lire
800.
Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire, 42,000.
Capitolo 8. Conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato, lire 15,000.
TITOLO II. — Entrata straordinaria. — Categoria seconda. — Trasformazione
di capitali. — Esazione di capitali proprii del
fondo di beneficenza e di religione. — Capitolo 9. Prezzo vendita
beni ed enti soppressi, lire 200,000.
Capitolo 10. Prezzo vendita di titoli ed ammortizzazione prestiti, lire 2,500.
Capitolo 11. Tassa per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale in Roma, lire 5,000.
Capitolo 12. Esazione di capitali fruttiferi e corrispettivo di affrancazione di annualità, lire 178,000.
Capitolo 13. Esazione di capitali infruttiferi, lire 10,000.
Capitolo 14. Ritenute ordinarie sugli stipendi degli impiegati e relativa rendita consolidata da rinvestirsi, lire 4,500.
Entrate diverse e trasformazione di capitali proprii di
enti conservati. — Capitolo 15. Tassa ed interessi per
rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi
suburbicarie, lire 3,000.
Capitolo 16. Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi, lire 95,000.
Capitolo 17. Prezzo vendita beni di enti conservati, lire 350,000.
Capitolo 18. Ricupero capitali in dipendenza di conti di rinvestimento, lire 5,000.
Capitolo 19. Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi, lire 5,000.
Totale dell'entrata ordinaria lire 2,411,990.
Totale dell'entrata straordinaria lire 858,000.
Insieme dell'entrata ordinaria e straordinaria lire 3,269,990.
Metto ora a partito la lettera a) dell'articolo 3:
(È approvata)
Ora passiamo alla lettera b) dello stesso
articolo:
«
b) a far pagare le spese del fondo di
beneficenza e di religione nella città di Roma ordinarie e
straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892
al 30 giugno 1893, in conformità dello stato di previsione annesso
alla presente legge (tabella E).»
Si legga la tabella E.
Miniscalchi segretario, legge:
PARTE PRIMA. Spese proprie dell'amministrazione. —
TITOLO I. Spesa ordinaria. — Categoria prima. Spese effettive. — Spese di
amministrazione. — Capitolo 1. Contributo a favore della Direzione
generale del Fondo pel culto in rimborso della spesa pel personale
incaricato del servizio del fondo di beneficenza e di religione nella città
di Roma, lire 74,192.
Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse), lire 7,500.
Capitolo 3. Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine),
lire 13,800.
Capitolo 4. Spese diverse per servizio esterno (Spesa
obbligatoria), lire l,000.
Capitolo 5. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della Regia avvocatura erariale, lire 15,000.
Capitolo 6. Spese d'ufficio, economia e stampa (Spesa
obbligatoria), lire 10,000.
Capitolo 7. Fitto di locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse), lire 4,000.
Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 8. Spese di
liti e di coazione (Spesa obbligatoria), lire
10,000.
Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietenze, costituzioni e
risoluzioni di censi e vendita beni (Spesa
obbligatoria), lire 2,000.
Contribuzioni e tasse. — Capitolo 10. Tassa di
manomorta (Spesa obbligatoria), lire 98,000.
Capitolo 11. Tassa di ricchezza mobile (Spesa
obbligatoria), lire 325,000.
Capitolo 12. Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria), lire 45,000.
Capitolo 13. Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria), lire 2,000.
Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Riparazioni
ordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria), lire
50,000.
Capitolo 15. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie), lire 10,000.
Capitolo 16. Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse
ed obbligatorie), lire 537. 50.
Capitolo 17. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie), lire 210,000.
Capitolo 18. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed
elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie), lire 22,000.
Spese disposte da leggi e decreti legislativi. —
Capitolo 19. Pensioni monastiche e assegni vitalizi — Fondo a disposizione
per sussidi a missionari all' estero (Spese fisse),
lire 721,000.
Capitolo 20. Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in
Roma (Spese fisse e obbligatorie), lire 25,000.
Capitolo 21. Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Articolo 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873), lire 150,000.
Capitolo 22. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, lire 60,000.
Casuali. — Capitolo 23. Spese casuali, lire
11,000.
Fondi di riserva. — Capitolo 24. Fondo di riserva per
le spese obbligatorie e d'ordine, lire 10,000.
Capitolo 25. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 2,000.
TITOLO II. Spesa straordinaria. — Catego[ria] prima.
Spese effettive. — Spese
straordinarie diverse. — Capitolo 26. Personale fuori ruolo (Spese fisse), lire 5,780.
Capitolo 27. Compensi per lavori straordinari, lire 10,000.
Capitolo 28. Spese diverse per concentramento di monache (Spesa obbligatoria), lire 5,000.
Capitolo 29. Spese relative alla dismissione di beni mobili ed immobili per
sentenze, transazioni, ecc. (Spesa
obbligatoria), lire 1,000.
Capitolo 30. Restituzione di somme indebitamente conseguite (Spesa d'ordine), 10,000 lire.
Capitolo 31. Restituzione di interessi di tasse di svincoli non approvati in
Roma (Spesa d'ordine), lire 16,000.
Capitolo 32. Restituzione di depositi per pigioni, lire 800.
Categoria seconda — Trasformazione di capitali. — Capitali di spettanza dell'amministrazione. —
Capitolo 33. Ripartizioni straordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria), lire 35,000.
Capitolo 34. Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di
debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obbligatoria), lire 20,000.
Capitolo 35. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti
soppressi (Spesa obbligatoria), lire 296,800.
Capitolo 36. Reimpiego delle tasse di svincolo degli enti posti in Roma (Spesa obbligatoria), lire 5,000.
Capitolo 37. Reimpiego delle ritenute sugli stipendi degl'impiegati (Spesa obbligatoria), lire 4,500.
Capitolo 38. Restituzione di tassa di svincolo a favore della prelatura Macchi, lire 38,700.
Capitali di spettanza degli enti conservati. —
Capitolo 39. Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati (Spesa obbligatoria), lire 350,000.
Capitolo 40. Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di rinvestimento
(Spesa d'ordine), lire 100,000.
Capitolo 41. Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti
di rinvestimento (Spesa obbligatoria), lire
5,000.
Capitolo 42. Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati
nelle sedi suburbicarie (Spesa d'ordine), lire
1,000.
Capitolo 43. Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei Comuni nelle
sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria), lire
2,000.
PARTE SECONDA. — Spese proprie del fondo speciale per gli
usi di beneficenza e di religione nella città di Roma. — TITOLO I.
Spesa ordinaria. — Categoria prima. Spese effettive.
— Capitolo 44. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato, lire 2,683. 86.
Capitolo 45. Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei ed oggetti d'arte, lire 88,119.20.
Capitolo 46. Assegno per la ricostruzione della basilica di San Paolo, lire 80,000.
Capitolo 47. Assegno alla Congregazione di carità in Roma, lire 80,000.
Capitolo 48. Assegno all'istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma, lire 120,000.
Capitolo 49. Assegno al comune di Roma per l'istituto di soccorso
dell'infanzia abbandonata, per memoria.
Capitolo 50. Assegno al comune di Roma per la Società dei giardini educativi d'infanzia, lire 5,000.
TITOLO II. Spesa straordinaria. — Categoria prima. —
Spese effettive. — Capitolo 51. Fondo a
disposizione, lire 111,577. 44.
Totale della spesa ordinaria per l'Asse ecclesiastico di Roma, lire 1,879.029. 50.
Totale della spesa strordinaria lire 906,580.
Insieme della spesa ordinaria e straordinaria della parte prima dello stato di previsione del fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma, lire 2,785,609. 50.
Totale della spesa ordinaria e straordinaria della parte seconda, lire 484,380. 50.
Insieme della parte prima e seconda, lire 3,269,990.
Metto ora a partito la lettera b dell'articolo 3,
della quale ho già dato lettura.
(È approvata)
Passiamo al secondo capoverso dello stesso articolo 3:
«Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della
legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio
Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate
Spese obbligatorie e d'ordine del fondo di
beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte
nell'elenco 3 annesso alla presente legge.»
Si dia lettura dell'elenco n. 3.
Miniscalchi segretario, legge:
Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893 ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.
Spesa ordinaria. — Capitolo 3. Aggio per le
riscossioni.
Capitolo 4. Spese diverse per servizio esterno.
Capitolo 6. Spese d'ufficio, economia e stampe.
Capitolo 8. Spese di liti e coazioni.
Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita di beni.
Capitolo 10. Tassa di manomorta.
Capitolo 11. Tassa di ricchezza mobile.
Capitolo 12. Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque.
Capitolo 13. Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
Capitolo 14. Riparazioni ordinarie ai fabbricati.
Capitolo 15. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
Capitolo 16. Doti dipendenti da pie fondazioni.
Capitolo 17. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
Capitolo 18. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
Capitolo 20. Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
Spesa straordinaria. — Capitolo 28. Spese diverse per
concentramento di monache.
Capitolo 29. Spese relative alla dismissione dei beni mobili e immobili per sentenze, transazioni, ecc.
Capitolo 30. Restituzione di somme indebitamente conseguite.
Capitolo 31. Restituzione di interessi, di tasse di svincoli non approvati in Roma.
Capitolo 33. Riparazioni straordinarie ai fabbricati.
Capitolo 34. Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
Capitolo 35. Reimpiego prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
Capitolo 36. Reimpiego delle tasse di svincolo degli enti posti in Roma.
Capitolo 37. Reimpiego delle ritenute sugli stipendi degli impiegati.
Capitolo 39. Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati.
Capitolo 40. Restituzione di rendite in dipendenza di conti di rinvestimento.
Capitolo 41. Restituzione delle frazioni di capitali riscossi in dipendenza dei conti di rinvestimento per gli enti conservati.
Capitolo 42. Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati nelle sedi suburbicarie.
Capitolo 43. Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei Comuni nelle sedi suburbicarie.
presidente. Pongo a partito il secondo capoverso
dell'articolo 3, del quale ho già dato lettura.
(È approvato)
Passiamo ora al quarto ed ultimo capoverso dello stesso articolo terzo:
«Pel pagamento delle spese indicate nello elenco n.
4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo
per il culto potrà per il fondo di beneficenza e di religione nella
città di Roma aprire crediti, mediante mandati a disposizione di
funzionari incaricati.»
Si dia lettura dell'elenco n. 4.
Miniscalchi segretario, legge:
Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.
Capitolo 3. Aggio per le riscossioni.
Capitolo 4. Spese diverse per servizio esterno.
Capitolo 6. Spese d' ufficio, economia e stampe.
Capitolo 8. Spese di liti e di coazione.
Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni.
Capitolo 10. Tassa di manomorta.
Capitolo 11. Tassa di ricchezza mobile.
Capitolo 12. Tassa sui fabbricati e fondi rustici, e tassa acque.
Capitolo 13. Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
presidente. Pongo a partito l'ultimo capoverso
dell'articolo 3.
(È approvato)
Metto ora a partito l'articolo terzo ed ultimo del disegno di legge:
«La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:
a
) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le
entrate del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno
1893, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente
legge (tabella
D);
b
) a far pagare le spese del fondo di beneficenza e di religione
nella città di Roma ordinarie e straordinarie relative all'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, in conformità
dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella
E).
Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della
legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio
Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate
Spese obbligatorie e d'ordine del fondo di
beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte
nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.
Pel pagamento delle spese indicate nello elenco n.
4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Pondo
per il culto potrà, per il fondo di beneficenza e di religione nella
città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei
funzionari incaricati.»
(È approvato)
Si procederà, domani, alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.
presidente. La Giunta delle elezioni, nella tornata
pubblica dell'8 corrente ha verificato non essere contestabili le elezioni
seguenti; e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e
dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime:
Collegio di Napoli V, eletto Casale Aniello Alberto.
Collegio di Tempio Pausania, eletto Ferracciù Ruggero.
Collegio di Santhià, eletto Pozzo Marco.
Collegio di Torchiara, eletto Mazziotti Matteo.
Collegio di Popoli, eletto Petrini Giovanni.
Collegio di Oleggio, eletto Parona Francesco.
Collegio di San Pier d'Arena, eletto Mazzino Bartolomeo.
Collegio di Tolmezzo, eletto Valle Gregorio.
Do atto alla Giunta di questa comunicazione, e, salvo i casi d'incompatibilità, preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate le elezioni surriferite.
Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.
(I segretari numerano i voti)
presidente. Invito l'onorevole Pais a venire alla
tribuna per presentare una relazione.
Pais. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge presentato dal ministro della guerra: Spese militari straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93.
presidente. Questa relazione sarà stampata e
distribuita.
presidente. Ora darò comunicazione di alcune
interrogazioni e di una interpellanza che sono pervenute al banco della
Presidenza:
«Il sottoscritto chiede interrogare il ministro d'agricoltura e
commercio circa i suoi intendimenti sui demanii comunali del
mezzogiorno d'Italia.
Placido.»
«I sottoscritti chiedono interrogare il ministro guardasigilli
sui provvedimenti che intende adottare perchè l'amministrazione
della giustizia abbia a Napoli una sede sicura e conveniente.
Placido, Pansini.»
«Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro
dell'interno per sapere s'egli intenda presentare un disegno di
legge per portare all'articolo 208 della legge comunale e
provinciale le modificazioni già approvate dalla Camera nella
tornata del 6 giugno 1892.
Badaloni.»
«Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro dei
lavori pubblici sull' indugio inqualificabile che
l'Amministr[a]zione delle bonifiche mette alla restituzione delle
terre già bonificate al comune di Mondragone (Caserta).
F. Petronio.»
Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.
Viene infine un'interpellanza del deputato De Martino, che è la seguente:
«Il sottoscritto chiede interpellare il ministro della marina per
sapere i motivi che lo hanno indotto a non comprendere nel bilancio
preventivo la prima rata della somma stabilita dalla legge del 14
luglio 1889 per la costruzione dell'edifizio passaggeri nel porto di
Napoli.»
Prego l'onorevole ministro guardasigilli di voler comunicare al suo collega questa domanda d' interpellanza.
Bonacci ministro di grazia e giustizia. Sta bene.
presidente. Comunico alla Camera i1 risultamento della
votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Stato di previsione
della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario
1892-93.
Presenti e votanti 263
Maggioranza 132
Favorevoli 212
Contrari 51
(La Camera approva)
Non essendovi altro argomento nell'ordine del giorno, partecipo che domani alle 11 sono convocati tutti gli Uffici.
La seduta termina alle 4.
1. Interrogazioni.
2. Verificazione di poteri. — Relazione sulla elezione di Venezia 3°.
3. Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1892-93 (8).
4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93 (11).
Prof. Avv. Luigi Ravani
Direttore dell'ufficio di revisione.
Roma, 1892. — Tip. della Camera dei Deputati.