XI legislatura – Tornata del 24 aprile 1872
«Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 12 milioni, delle quali:
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Art. 5. Lire 12 milioni del capitale della Cassa militare, istituita dalla legge 7 luglio 1866, saranno versate al Tesoro come entrata straordinaria
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Art. 4. Della somma di lire 4 milioni per costruzione e sistemazione di fabbricati militari, 2 milioni sono aggiunti in apposito capitolo, alla parte
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Art. 2. La somma di 4 milioni di cui all'articolo precedente per l'istruzione delle seconde parti del contingente di la categoria delle classi 1850 e
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Art. 3. Della somma di lire 4 milioni di cui all'articolo 1, per fabbricazione di nuovo materiale d'artiglieria da campagna e relative spese di
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Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a sessantacinquemila uomini.
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«Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1852.
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Art. 3. Gli inscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria
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Art. 4. In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie
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Art. 7. Gli inscritti che in virtù dei precedenti articoli 5 e 6 verranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che per ragione del loro numero
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Art. 5. Gli inscritti di questa leva nella provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in quella provincia la legge
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Art. 6. Saranno parimente esenti dal servizio militare quegli iscritti della stessa provincia di Roma che nel suindicato giorno 29 novembre si
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«Art. 1. La fabbricazione e il commercio degli oggetti d'oro e d'argento, di qualunque titolo, sono liberi.
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Art. 2. Sono mantenuti uffici governativi per assaggiare i lavori e le paste d'oro e d'argento che saran loro presentati.
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Art. 6. Ogni falsità commessa:
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Art. 5. Il Governo dovrà stabilire uffici di saggio nei luoghi dove il comune o la Camera di commercio ed arti ne facciano domanda, purchè sia
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Art. 3. I lavori d'oro e d'argento che, senza essere al disotto del più basso dei titoli indicati dalla legge, non si ragguagliano esattamente a uno
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Art. 4. Un regolamento approvato con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, stabilirà la forma dei punzoni, le condizioni nelle quali
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Art. 8. Per l'accertamento del reato, nei casi previsti dai due articoli precedenti, gli ufficiali del saggio sono parificati agli ufficiali di
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Art. 10. La presente legge andrà in vigore un anno dopo la sua promulgazione. Resteranno allora abrogate tutte le leggi esistenti intorno alla
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«Art. 7. La falsa dichiarazione che un oggetto portato al marchio è di massa omogenea o che non nasconde materie estranee, sarà punita con la pena
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Art. 9. Gli attuali ufficiali del marchio, che erano retribuiti ad aggio, sono, per gli effetti della legge sulle pensioni del 14 aprile 1864, n
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«Art. 2. Tale somma sarà stanziata per lire 50,000 al capitolo 44 ter del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, esercizio
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