X legislatura – Tornata del 18 febbraio 1869
Art. 3. È fatta facoltà al Governo di provvedere con regolamento alla esecuzione della legge sovra citata.»
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«Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al trattato di amicizia, commercio e navigazione tra il regno
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X legislatura – Tornata del 18 febbraio 1869
«Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale tra l'Italia da una parte, e la Prussia a
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C) L'istituto può surrogarsi a qualunque creditore che avesse già iniziata la esecuzione sui beni stabili sui quali cade la sua ipoteca, per
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civile, e la esecuzione potrà essere ripigliata e continuata dal creditore surrogato a quel grado, in cui l'avesse abbandonata l'istituto.
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