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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Atti diversi. — Lettera del ministro per la marineria che annunzia una promozione nell'impiego del deputato Acton. — Approvazione delle proposte delle Giunte per facoltà di procedere contro i deputati Guerrazzi e Matina — Approvazione, senza discussione, degli articoli dei disegni di legge: varianti al trattato di commercio colla China; trattato di commercio con Siam; convenzione postale colla Confederazione germanica; estensione alla Venezia del sistema metrico, e della legge sul credito fondiario; iscrizione delle residue azioni della ferrovia di Novara; cessione della caserma di Conegliano; disposizioni sulle servitù del pascolo nel Veneto. — Dopo spiegazioni del relatore Minghetti, il progetto sull'esercizio del dazio a Venezia è ritirato. — Presentazione di sette disegni di legge: esercizio provvisorio del bilancio; proroga della franchigia della fiera di Sinigaglia; iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico delle obbligazioni della società ferroviaria di Torino-Cuneo-Saluzzo; autorizzazione di maggiori spese, e tre altri — Sono ritirati dal ministro tre altri per maggiori spese. — Domanda del deputato Botta circa il risultamento del processo per la mancanza di carte negli archivi, e spiegazioni del deputato Bertea. — Squittinio segreto e approvazione di quattro dei suddetti disegni di legge.
La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.
Massari G., segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.
Gravina segretario, espone il sunto delle seguenti
petizioni:
12.476. Cinquanta avvocati di Padova, associandosi alle petizioni 12,440, 12,452, 12,468, 12,474 dei loro colleghi di Venezia, Treviso, Verona, Vicenza e Udine, fanno istanza perchè il Parlamento voglia affrettare la unificazione legislativa nelle provincie venete, desiderando però che si compiano prima tutte le riforme più reclamate ed urgenti.
12.477. Moglia Sebastiano, ricevitore a Macerata ed altri sette impiegati nelle regie dogane italiane, già nel corpo delle guardie di finanza parmensi, invocano dalla Camera un provvedimento, per cui loro siano computati validi i servizi anteriormente prestati pel conseguimento della pensione.
Piccoli. Prego la Camera a volere dichiarare d'urgenza, come ha fatto per le altre consimili, la petizione stata presentata dagli avvocati di Padova, i quali domandano che, procedendosi all'unificazione legislativa, s'introducano le riforme da essi reclamate, e chiedo nello stesso tempo che, a tenore del regolamento, sia trasmessa alla Commissione che si occupa dell'unificazione legislativa.
presidente. Se non vi sono opposizioni, questa
petizione sarà dichiarata d'urgenza e trasmessa alla Commissione incaricata
dell'esame del disegno di legge sull'unificazione legislativa.
Per ragioni di salute il deputato Salvoni chiede un congedo di giorni quindici; il deputato Zanini di cinque; il deputato Paris di un mese.
Il deputato Casarini, per ragioni particolari, chiede il congedo di un mese.
Il deputato Cortese, per imperiosi affari di famiglia, chiede un congedo di quindici giorni.
Il deputato Fornaciari scrive che, trovandosi impegnato per affari riguardanti l'amministrazione provinciale di Reggio d'Emilia, domanda un congedo di cinque giorni.
(Codesti congedi sono accordati.)
Il ministro della marina annunzia con sua lettera alla Camera che il capitano di fregata di prima classe nello stato maggiore generale della regia marina, cavaliere Acton Ferdinando, venne promosso al grado di capitano di vascello di seconda classe nel menzionato stato maggiore, a far tempo dal 1° febbraio corrente.
Si prende atto di questa comunicazione, e si dichiara vacante il collegio di Amalfi.
presidente. L'ordine del giorno reca la discussione
sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro il deputato Guerrazzi.
(V.
Stampato
n° 247.)
Darò lettura delle conclusioni della Commissione. Essa propone che piaccia alla Camera di acconsentire che il pubblico Ministero possa procedere, sulla querela dell'onorevole deputato avvocato Riccardo Sineo, contro l'onorevole deputato avvocato Francesco Domenico Guerrazzi.
Se nessuno domanda la parola, metto ai voti la proposta della Commissione di cui ho dato testè lettura.
(È approvata.)
Viene adesso la discussione sulla richiesta di autorizzazione a procedere
contro il deputato Giovanni Matina. (V.
Stampato
n° 222.)
La Commissione propone la seguente deliberazione:
«La Camera autorizza procedersi a termini di legge a carico del deputato Giovanni Matina pei fatti avvenuti la sera del 3 ottobre 1868.»
Nessuno domandando di parlare, pongo ai voti questa proposta della Commissione.
(È approvata.)
presidente. L'ordine del giorno reca la discussione
sul progetto di legge relativo ad alcune varianti nel testo italiano del
trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Cina.
(V. Stampato
n° 229.)
Do lettura del progetto di legge: «Articolo unico. Il
reale decreto del 23 ottobre 1868,
La discussione generale è aperta.
Nessuno domandando di parlare, s'intenderà chiusa.
Metto ai voti l'articolo testè letto.
(La Camera approva.)
presidente. L'ordine del giorno reca la discussione
del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio fra
l'Italia ed il regno di Siam, firmato a Londra il 3 ottobre 1868.
(V.
Stampato
n° 228.)
Si dà lettura del progetto di legge:
«Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a
dare piena ed intiera esecuzione al trattato di amicizia, commercio e
navigazione tra il regno d'Italia ed il regno di Siam, firmato a Londra il 3
ottobre 1868, le cui ratifiche furono scambiate a [$$$] il [$$$].»
(Nessuno domandando la parola sulla discussione generale,
è messo ai voti quest'articolo ed approvato.)
presidente. Segue il progetto di legge relativo alla
convenzione postale conchiusa il 10 novembre 1868 tra l'Italia e la Prussia
a nome della Confederazione della Germania del nord, la Baviera, il
Viirteniberg ed il Badèn. (V. Stampato n° 234.) Si
dà lettura del progetto di legge:
«Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale tra l'Italia da una parte, e la Prussia a nome della Confederazione della Germania del nord, la Baviera, il Vürtemberg e il Baden dall'altra parte, firmata a Berlino il 10 novembre 1868, le cui ratifiche furono scambiate a [$$$] il [$$$].»
(Nessuno domandando la parola, quest'articolo è messo a
partito ed approvato.)
presidente. L'ordine del giorno reca la discussione
sul progetto di legge relativo all'estensione alle Provincie della Venezia e
di Mantova del sistema metrico decimale. (V.
Stampato
n° 239.)
Do lettura del progetto della Commissione:
«Art. 1. Sarà estesa alle provincie venete ed a quella di Mantova la legge 28 luglio 1861, n° 132, sui pesi e sulle misure metrico-decimali.
Art. 2. La legge stessa vi diverrà obbligatoria dopo il termine di tre mesi dalla sua pubblicazione e da quell'epoca in poi ogni altra disposizione vigente nelle anzidette provincie in materia di pesi e misure rimarrà abolita, ad eccezione delle sanzioni penali applicabili a contravvenzioni precedentemente commesse.
Art. 3. È fatta facoltà al Governo di provvedere con regolamento alla esecuzione della legge sovra citata.»
Interrogo il signor ministro delle finanze se accetti il progetto della Commissione.
Cambray-Digny, ministro per le
finanze. L'accetto.
Presidente. La discussione generale è aperta.
(Nessuno domandando di parlare, si passa alla votazione
degli articoli i quali sono approvati senza discussione.)
presidente. L'ordine del giorno reca la discussione
sul progetto di legge per l'esenzione dal dazio di consumo di alcuni generi
a favore del comune di Venezia, finchè dura la franchigia doganale.
(V.
Stampato
n° 225.)
Minghetti relatore. Chiedo di parlare.
presidente. Parli.
Minghetti relatore. La Commissione prendendo ad esame
il progetto presentato dal Ministero in questa materia, nel quale si
proponeva la esenzione dal dazio di consumo di alcuni generi a favore del
comune di Venezia finchè dura la franchigia doganale, ebbe a considerare,
anche appresso alle osservazioni fatte dal Comitato, che non occorreva
introdurre mutazione in questa materia, ma che la legge stessa del 1864
relativa al dazio di consumo offriva il modo di venire ad accordi col comune
di Venezia. Per conseguenza la Commissione vostra vi propone di non passare
alla discussione di questo progetto di legge.
Cambray-Digny, ministro per le
finanze. Acconsento a ritirare questo progetto di legge.
presidente. L'ordine del giorno reca la discussione
sul progetto di legge per l'estensione alle provincie venete e mantovana
della legge sull'ordinamento del credito fondiario. (V. Stampato
n° 231.)
Se ne darà lettura:
«Art. 1. Sarà pubblicata ed avrà effetto nelle provincie del Veneto ed in quella di Mantova la legge per l'istituzione e per l'ordinamento del Credito fondiario in data 14 giugno 1866, n° 2983.
Art. 2. Nei limiti e colla osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 23 di detta legge il Governo ha facoltà di concedere per decreto reale l'esercizio del Credito fondiario nelle provincie del Veneto ed in quella di Mantova.
Art. 3. L'articolo 13 della legge 14 giugno 1866, n° 2983, non avrà effetto nelle provincie venete ed in quella di Mantova finchè non siavi estesa la legislazione civile del regno, e le iscrizioni ipotecarie continueranno ad esser ivi regolate, anche per ciò che riguarda l'esercizio del Credito fondiario, dalla legislazione vigente in quelle provincie.
Art. 4. Secondo le norme del regolamento generale del processo civile (vigente nelle provincie venete), avrà luogo il processo esecutivo o d'espropriazione dei beni dati in ipoteca all'istituto di Credito fondiario, finchè non si effettui in quelle provincia l'unificazione dei Codici.
Art. 5. Alle norme generali di procedura stabilite dal detto regolamento, sono apportate, per ciò che riguarda l'esercizio elei Credito fondiario, le seguenti modificazioni:
A) Dal giorno in cui diviene esecutivo il titolo di
credito, l'istituto potrà domandare al giudizio competente per
l'espropriazione la nomina di un sequestratario dei beni ipotecati e delle
loro rendite, il quale sequestratario sarà dato con decreto non soggetto a
ricorso od appellazione. Questo sequestratario riscuoterà le rendite ed i
frutti, il cui ammontare, dedotte le spese d'amministrazione ed i tributi,
verserà nella cassa dell'istituto.
Avrà lo stesso obbligo il sequestratario che si trovi già nominato sull'istanza di altri creditori.
L'istituto ha diritto di richiedere al giudizio medesimo la rimozione del sequestratario e la sua surrogazione. Il giudizio provvederà con decreto inappellabile.
B) L'istituto potrà prescindere dalla stima giudiziale
e domandare l'incanto sulla base del prezzo venale attribuito agli stabili
ipotecati nel contratto di prestito, ovvero sulla base di quel valore che
fosse attribuibile agli stabili medesimi:
moltiplicando per 60 il tributo diretto verso lo Stato, se si tratti di beni dei quali il debitore abbia la piena proprietà;
moltiplicando per 30 il tributo stesso se si tratti di beni sui quali il debitore abbia soltanto la nuda proprietà o diritto d'usufrutto;
sulla base di sei decimi del capitale corrispondente all'annuo canone sulla norma dell'interesse legale, od al valore dello stesso canone, se è in derrate; sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi 10 anni, quando si tratti di beni concessi in enfiteusi e dei quali il debitore abbia il dominio diretto.
L'istituto, anche appigliandosi a questo metodo di valutazione, non ha obbligo di sottostare all'offerta.
Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si procederà ad un nuovo esperimento in cui gli stabili saranno venduti a qualunque prezzo.
C) L'istituto può surrogarsi a qualunque creditore che
avesse già iniziata la esecuzione sui beni stabili sui quali cade la sua
ipoteca, per continuarla in di lui luogo e vece, sottoponendosi però
all'obbligo di comprendere
nel suo processo anche la maggiore quantità di stabili che fosse stata appresa dal creditore precedente.
L'istituto decadrà da siffatto diritto ogni qual volta lasciasse scadere di oltre un mese i termini ordinari stabiliti dal regolamento del processo civile, e la esecuzione potrà essere ripigliata e continuata dal creditore surrogato a quel grado, in cui l'avesse abbandonata l'istituto.
D) Il giudizio assegnerà sempre, nell'interesse del
credito fondiario, il termine minimo in tutti i casi nei quali il
regolamento generale del processo civile stabilisce un termine massimo ad un
minimo.
E) Il compratore degl'immobili, nel termine di 14
giorni dopochè sia passato in giudicato il decreto di delibera, dovrà pagare
all'istituto, senz'attendere il giudizio di graduazione, quella parte del
prezzo che corrisponde al credito dell'istituto in capitale, accessori e
spese. In difetto di che, vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti
dalla legge e colla rivendita degl'immobili aggiudicatigli, a sue spese e
rischio, salvo l'obbligo all'istituto stesso di restituire a chi di ragione
quel tanto coi rispettivi interessi, per cui, in conseguenza della
graduazione, non risultasse utilmente collocato.
Art. 6. Il disposto dei precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente legge non è applicabile a quella parte della provincia di Mantova che fu ad essa aggregata colla legge 9 febbraio 1868.»
La discussione generale è aperta.
(Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla votazione
degli articoli i quali sono approvati senza discussione.)
presidente. L'ordine del giorno reca la discussione
del progetto di legge per l'inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico
delle residue obbligazioni dell'antica società della ferrovia di Novara.
(V.
Stampato
n° 240.)
Domando al signor ministro per le finanze se aderisca alle modificazioni operate dalla Commissione in questo progetto di legge.
Cambray-Digny, ministro per le
finanze. Aderisco.
presidente. Si darà lettura del progetto della
Commissione.
«Art. 1. Il debito contratto dalla società anonima della strada
ferrata da Torino a Novara a seguito dell'autorizzazione data dal regio
decreto del 30 marzo 1856, al quale lo Stato deve provvedere in dipendenza
della convenzione approvata colla legge 31 agosto 1868, numero 4587, e che
trovasi ridotto ed accertato nella somma capitale di lire 4,937,920,
rappresentata da[l] numero 15,431 obbligazioni del valore nominale di lire
320 per ciascuna, sarà incluso nel Gran Libro del debito pubblico in
aggiunta ai debiti enumerati nell'elenco D, annesso
alla legge del 4 agosto 1861, numero 174.
Art. 2. Nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, e
nella parte del debito redimibile dello Stato, sarà inscritto un nuovo
capitolo col titolo: Servizio degli interessi e
dell'ammortizzazione delle residue obbligazioni dell'antica società
della ferrovia di Novara.
Art. 3. È autorizzato l'annullamento nel Gran Libro del debito pubblico, a diminuzione del consolidato 5 per cento a partire dal 1° luglio 1868, della rendita di lire duecentosettanta mila (L. 270,000) rappresentata dal certificato d'iscrizione numero 127,672 e rimasta di proprietà dello Stato per effetto della convenzione approvata colla legge 31 agosto 1868, numero 4587.»
La discussione generale è aperta.
(Nessuno domandando di parlare, si procede alla votazione
di questi articoli che sono ammessi senza discussione).
presidente. L'ordine del giorno reca la discussione
del progetto di legge per la cessione della caserma di San Francesco al
comune di Conegliano. (V.
Stampato
n° 226.)
Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione del seguente articolo unico di cui consta la legge:
«Il Governo del Re è autorizzato a concedere in piena proprietà al comune di Conegliano, per uso della pubblica istruzione, il fabbricato della caserma San Francesco sito in quella città, mercè l'obbligo a quel municipio di conservare e mantenere la caserma San Martino, e di alloggiare convenientemente 250 uomini di truppa sempre che occorra aumentare la guarnigione, e non basti all'uopo la cennata caserma di San Martino.»
Lo metto ai voti.
(È approvato.)
presidente. L'ordine del giorno reca la discussione
del progetto di legge per disposizioni relative alla servitù del pascolo,
detta pensionatico, nelle provincia venete.
(V.
Stampato
n° 191.)
Ne do lettura:
«Articolo unico. Per decidere in seconda o in terza
istanza le questioni di compenso per l'abolizione della servitù di pascolo,
detta pensionatico, nelle provincie venete, le
disposizioni degli articoli 14 e 15 dell'Ordinanza imperiale 25 giugno 1856
sono modificate nel modo seguente:
Art. 14. Contro la decisione della Commissione provinciale si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane, tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del comune o dei possessori dei fondi aggravati.
La Commissione generale sarà composta di due consiglieri della Corte d'appello, di due delegati governativi e di due deputati della provincia.
I consiglieri della Corte d'appello saranno destinati dal presidente della Corte stessa, dietro invito del ministro di agricoltura, industria e commercio.
I due delegati governativi saranno nominati con decreto reale.
Per la scelta dei due deputati delle provincie, le deputazioni provinciali venete, dietro invito del predetto ministro, sceglieranno ciascuna due consiglieri provinciali, i quali riuniti in Venezia e convocati per decreto reale procederanno alla nomina nel loro seno dei due deputati.
La presidenza della Commissione generale sarà affidata, mediante decreto ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi.
Art. 15. Si potrà interporre ulteriore ricorso contro le decisioni della Commissione generale, presentandolo alla Commissione provinciale, entro il termine di sei settimane, perchè venga trasmesso alla Commissione superiore di terza istanza, residente nella capitale, nel solo caso che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale.
La Commissione di terza istanza, istituita nella capitale, è composta di tre consiglieri di Stato, nominati mediante decreto ministeriale, e di tre consiglieri della Corte di cassazione di Firenze. Questi saranno destinati dal rispettivo presidente, dietro invito del ministro predetto, il quale, o chi ne fa le veci, avrà la presidenza della Commissione di terza istanza.»
Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione dell'articolo.
Lo pongo ai voti.
(È approvato.)
presidente. Il signor ministro delle finanze ha
facoltà di parlare.
Cambray-Digny, ministro per le
finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera alcuni progetti di
legge:
1° Per l'esercizio provvisorio pel secondo bimestre 1869, pel quale chiedo
l'urgenza; (V.
Stampato
n° 262.)
2° Proroga della franchigia della fiera di Sinigaglia, il quale è pure
urgente; (V.
Stampato
n° 253.)
3° Riproduzione del progetto di legge per transazione di lite coi fratelli
Litta-Visconti-Arese relativa a diritti di porto; (V.
Stampato
n° 264.)
4° Inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico delle obbligazioni della
già società della ferrovia Torino-Cuneo-Saluzzo; (V.
Stampato
n° 265.)
5° Concorso dello Stato per lire 4 mila nelle spese occorrenti per l'erezione
di un ospedale civile nel comune di Soragna; (V.
Stampato
n° 266.)
6° Autorizzazione di maggiori spese sui bilanci del Ministero delle finanze e
dell'interno; (V.
Stampato
n° 267.)
7° Convalidazione di reali decreti con cui furono autorizzate nuove e
maggiori spese ed ordinate economie sui bilanci dal 1862 al 1868.
(V.
Stampato
n° 268.)
Più una comunicazione alla Camera di un regio decreto pel ritiro di numero 3
progetti di autorizzazione di maggiori spese. (V.
Stampati
n.i135, 181, 218.)
Presidente. Si dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.
Annunzio alla Camera che l'onorevole deputato Pepe ha presentato un progetto di legge, il quale sarà trasmesso al Comitato privato perchè ne autorizzi la lettura.
Botta. Domando di parlare.
presidente. Ha la parola.
Botta. Nella tornata del 25 luglio ultimo ho avuto l'onore di rivolgere domanda al seggio della Presidenza, in allora tenuta dall'onorevole Lanza Giovanni, per sapere che cosa era venuto a fare il magistrato di giustizia in quello stesso giorno nei locali della Camera.
La Presidenza mi rispondeva che il magistrato era venuto per perquisire, investigare, e procedere contro chi aveva trafugate le carte tutte relative all'inchiesta sulle ferrovie meridionali, che si conservavano negli archivi della Camera. Mi assicurava nel tempo stesso, anzi assicurava alla Camera, che a suo tempo la Camera stessa avrebbe avuto conoscenza sui risultati del procedimento. Sono frattanto scorsi otto mesi, e niente ci è stato dato conoscere sul proposito; prego perciò la onorevole Presidenza a voler domandare al ministro guardasigilli, non potendolo far io, poichè me lo vieta l'articolo 69 del regolamento, quali siano stati i risultamenti di quel procedimento. Si sono riunite
delle prove? Sono stati scoperti i rei? Ci è speranza di vedere ultimata quella inchiesta giudiziaria? A qual punto insomma si trovano le cose sul riguardo?
E tanto più ho creduto oggi venire a chiedere con insistenza siffatte spiegazioni, in quanto che da qualche settimana a questa parte si sono verificate delle coincidenze fatali, le quali comprendo benissimo che non hanno alcun rapporto col fatto del trafugamento delle carte cui ho anzi accennato, ma sono avvenute dopo; parlo di alcuni esperimenti elettorali, del linguaggio imbaldanzito usato in taluni giornali, col quale si chiede sia fatta la luce su quel doloroso fatto e qualche altra cosa simile.
Ho fiducia che in questa mia insistenza a che sia fatta la luce sull'involamento dei documenti riflettenti la inchiesta sulle ferrovie meridionali, voi, miei onorevoli colleghi, vogliate vedere unicamente tutto il mio interesse perchè sia tutelata sempre più la dignità della Camera, dignità che voi sentite ed avete cara quanto me, e forse più di me. Signori, è altamente necessario che sia tenuta alta quanto più puossi l'autorità delle istituzioni che abbiamo l'onore di rappresentare; e per tenersi alta è supremo bisogno pensare alla nostra dignità di rappresentanti la nazione.
Bertea segretario. La Camera sa che l'inchiesta
amministrativa, stata appunto istituita dall'ufficio di Presidenza per
cercar modo di venire a scoprire la causa della mancanza delle carte alle
quali accennava l'onorevole Botta, essendo riuscita infruttuosa, la
Presidenza prese la determinazione che è stata annunziata alla Camera
dall'onorevole presidente Lanza, di porgere querela al pubblico Ministero
onde si procedesse a termini di legge contro chi poteva essere colpevole di
trafugamento delle medesime. Gli atti preliminari d'istruzione ai quali
accennò l'onorevole Botta, vennero eseguiti dal signor giudice istruttore,
con assistenza del signor procuratore del Re nell'ambito della Camera,
previo annunzio datone alla Presidenza. Fino a questo momento l'ufficio
procedente non ha data partecipazione dei risultati del procedimento.
Crederei quindi conveniente che la Camera soprassedesse da ogni deliberazione. Ritengo poi che la Presidenza potrà fare officiosamente richiesta al ministro di grazia e giustizia affinchè si compiaccia informarla se in un tempo più o meno prossimo il processo potrà essere compiuto onde la medesima si trovi in condizione di far noto alla Camera il risultato definitivo della proposta querela.
Botta. Ringrazio il deputato Bertea delle spiegazioni che mi ha favorite, ed aspetterò ansioso, come aspetta la Camera, il risultato del procedimento, che mi ha dato l'onore di sollevare un incidente in questa tornata. E poichè ho la parola, mi permetto di proporre ancora una volta che sia posta all'ordine del giorno per la prima tornata in cui saranno trattati i progetti di legge diversi, e colla priorità su tutti, la legge sulle incompatibilità parlamentari.
Mi pare che sia oramai tempo di pensare sul serio a provvedere alla nostra delicata posizione di deputati.
Comprendo che ci saranno di quelli che diranno: si farà una legge che non sarà totalmente efficace, che non raggiungerà completamente il suo obbiettivo; ma almeno, o signori, avremo risparmiate molte di quelle accuse che si fanno alla Camera e ai suoi membri, avremo risparmiato a qualche nostro collega il bisogno di andarsi a giustificare dinanzi ai suoi elettori
(Mormorio)
che se mai dopo l'approvazione della legge sulle incompatibilità parlamentari, continuerebbero nel vezzo di lanciare accuse sulla Camera e sui suoi rispettabili ed onorevoli membri, ferendoli nella parte più viva della loro moralità, allora potremo ben sorgere per dire agli accusatori vestiti in maschera di pubblica opinione:
Mendace fama, nè ai Re pur perdona.
Io dunque rinnovo la mia proposta: sia messa all'ordine del giorno, per la seduta in cui saranno trattate le leggi diverse, la legge sulle incompatibilità parlamentari.
presidente. L'incidente sollevato dalla prima domanda
dell'onorevole Botta è esaurito.
Quanto alla seconda, cioè alla proposta che sia posto all'ordine del giorno il progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari, questo sarà fatto quando si comporrà l'ordine del giorno per il giovedì che è destinato per la discussione dei progetti minori.
Si procederà ora allo scrutinio segreto dei quattro primi progetti di legge, che vennero già approvati per alzata e seduta.
(Segue l'appello.)
Risultamento della votazione:
Sul disegno di legge per varianti nel testo del trattato di commercio colla Cina.
Presenti e votanti 200
Maggioranza 101
Voti favorevoli 193
Voti contrari 7
(La Camera approva.)
Sul disegno di legge pel trattato di commercio col regno di Siam:
Presenti e votanti 200
Maggioranza 101
Voti favorevoli 193
Voti contrari 7
(La Camera approva.)
Sul disegno di legge per la convenzione postale colla Confederazione germanica del Nord:
Presenti e votanti 200
Maggioranza 101
Voti favorevoli 190
Voti contrari 10
(La Camera approva.)
Sul disegno di legge per l'estensione alle provincie venete e mantovana del sistema metrico decimale.
Presenti e votanti 200
Maggioranza 101
Voti favorevoli 193
Voti contrari 7
(La Camera approva.)
L'ordine del giorno essendo esaurito, tolgo la seduta.
La seduta è levata alle ore 4:15.
1° Votazione per scrutinio segreto sopra i progetti di legge:
Estensione alle provincie venete e mantovana della legge sul riordinamento del credito fondiario;
Inscrizione nel Gran Libro delle residue obbligazioni dell'antica società della ferrovia di Novara;
Cessione della caserma di San Francesco al comune di Conegliano;
Disposizioni relative ai giudizi in materia di pensionatico, nelle provincie venete;
2° Discussione del bilancio del Ministero della guerra pel 1869;
3° Discussione del bilancio del Ministero dell'interno pel 1869.