X legislatura – Tornata del 18 febbraio 1869
La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.
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X legislatura – Tornata del 18 febbraio 1869
Art. 2. La legge stessa vi diverrà obbligatoria dopo il termine di tre mesi dalla sua pubblicazione e da quell'epoca in poi ogni altra disposizione
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X legislatura – Tornata del 18 febbraio 1869
Art. 2. Nei limiti e colla osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 23 di detta legge il Governo ha facoltà di concedere per decreto
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X legislatura – Tornata del 18 febbraio 1869
Art. 2. Nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, e nella parte del debito redimibile dello Stato, sarà inscritto un nuovo capitolo col
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2° Proroga della franchigia della fiera di Sinigaglia, il quale è pure urgente; (V. Stampato n° 253.)
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2° Discussione del bilancio del Ministero della guerra pel 1869;
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