X legislatura – Tornata del 18 febbraio 1869
Credito fondiario in data 14 giugno 1866, n° 2983.
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X legislatura – Tornata del 18 febbraio 1869
Art. 3. L'articolo 13 della legge 14 giugno 1866, n° 2983, non avrà effetto nelle provincie venete ed in quella di Mantova finchè non siavi estesa la
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E) Il compratore degl'immobili, nel termine di 14 giorni dopochè sia passato in giudicato il decreto di delibera, dovrà pagare all'istituto
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, nelle provincie venete, le disposizioni degli articoli 14 e 15 dell'Ordinanza imperiale 25 giugno 1856 sono modificate nel modo seguente:
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Art. 14. Contro la decisione della Commissione provinciale si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in
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