Sentenza n. 13120
maggio 1994, con controricorso del 17 giugno 1994, contestualmente proponendo ricorso incidentale, condizionato, sorretto da un unico motivo.
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La società anzidetta, quindi, con un’istanza subordinata rispetto a quella come sopra coltivata in via principale, ha chiesto, a mente dell’art. 1384
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trattasi avrebbe dovuto essere intesa come contemplante una clausola penale diretta a sanzionare un suo inadempimento, poi, asseritamente, non
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La così compiuta interpretazione della clausola in argomento integra la risultante di un accertamento di fatto, che appare assolutamente congruo e
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’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”, ed ancora in “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360
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In un tal contesto, nella indiscutibile, e nella presente sede indiscussa, diversità concettuale fra l’obbligazione indennitaria di cui all’art. 1381
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La disposizione dell’art. 1384 cod. civ., contemplando l’attribuzione al giudice del potere di incidere in un caso del tutto peculiare sulle
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ingegneri e gli architetti liberi professionisti” : premesso di aver venduto a detto ente, con contratto del 16 luglio 1985, un complesso immobiliare sito
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(in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”, ed inoltre “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in
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alienante abbia promesso alla compratrice che le cennate pp. aa. avrebbero rilasciato le autorizzazioni in discorso, così assumendo un’obbligazione
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motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)”, in definitiva, prospettando, a chiarimento di deduzioni
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questione, per non essere, a suo dire, ammissibile un “incameramento” di penale per fatto non imputabile al debitore.
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regola, contemplata da norma eccezionale, non passabile di estensione analogica, solo ad ipotesi di obbligazioni risarcitorie, rapportabili ad un
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dell’art. 111, comma 4, del codice di rito, dovendosi puntualizzare sul tema, da un lato, che l’operatività di tale norma non resta preclusa dal fatto
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, cod. proc. civ.)”, nonché in “omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione allo art. 360, n. 5, cod