Sentenza n. 13120
La società anzidetta, quindi, con un’istanza subordinata rispetto a quella come sopra coltivata in via principale, ha chiesto, a mente dell’art. 1384
Sentenza n. 13120
di indennizzo ex art. 1381 cod. civ. in correlazione con la riscontrata inottemperanza della controparte alla come sopra assunta promessa di fatto del
Sentenza n. 13120
diritto dell’alienante a conseguire la contesa porzione di prezzo allo ottenimento da parte della acquirente delle più sopra ricordate autorizzazioni da
Sentenza n. 13120
contrattuale”, nonché nell’incontestato mancato compimento del fatto promesso entro il termine come sopra convenzionalmente stabilito, ha ritenuto, in primo
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. civ., ovvero, in subordine, ridursi la come sopra pattuita penale e porsi a carico dell’acquirente l’onere del pagamento del residuo prezzo, dedotta