Sentenza n. 13120
relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)”, segnatamente lamentando che la corte anzidetta abbia ritenuto di poter escludere l’operatività della
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narrativa e nel paragrafo precedente coltivata dalla “FINADINVAL” S.R.L., e, corrispettivamente, ha ritenuto il diritto della “Cassa nazionale di previdenza
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gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti”, disattesa la domanda attorea principale, in accoglimento di quella subordinata, sul ritenuto
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già anticipate nel mezzo precedente, avere il giudice del merito erroneamente ritenuto consentite nel vigente ordinamento giuscivilistico clausole
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si fosse verificato, l’importo considerato sarebbe stato definitivamente ritenuto dall’acquirente per suffragare la pretesa, ha dedotto essere nullo ed
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., parte originaria, nella titolarità del credito controverso, in virtù di atto fra vivi a titolo particolare, va ritenuto senz’altro ammissibile ai termini
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contrattuale”, nonché nell’incontestato mancato compimento del fatto promesso entro il termine come sopra convenzionalmente stabilito, ha ritenuto, in primo
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. proc. civ.)”, più specificamente, prospettando che erroneamente detta corte avrebbe ritenuto la irriducibilità della cennata pattuizione in virtù