Sentenza n. 13120
La “FINADINVAL” S.R.L., nella professata veste di avente causa a titolo particolare per atto fra vivi della “CO.GE.UR.” s.p.a. nella titolarità del
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6) – Conclusivamente, il ricorso principale, nell’acclarata inaccoglibilità dei motivi articolati per suffragarlo, deve essere rigettato.
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nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti”, compratrice, ha introdotto una domanda intesa ad ottenere il
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Intimata per integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 3148-93 della Corte d’appello di ROMA, depositata il 30-11-1993;
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito
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verificatosi, all’obbligo di attivarsi con la massima diligenza presso le competenti pp. aa. per far ottenere alla controparte alcune autorizzazioni
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alla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” per il titolo indennitario di cui ai due
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La “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” resiste al ricorso, notificatole il 16
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8) – Le spese fra la “FINADINVAL” S.R.L. e la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti
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quale… appare uno strumento pienamente conforme alla legge e vincolante anche per il giudice, essendo diretta manifestazione dell’autonomia
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La “FINADINVAL” S.R.L. e la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” hanno dato corso
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non contraddittorio, e che, perciò, non può essere ravvisato sindacabile nella presente sede, per difetto di motivazione, ai sensi dello art. 360, comma
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, rilascio di determinati provvedimenti amministrativi alla nozione di clausola penale, per non aver considerato che, in relazione alle promesse del fatto del
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La “CO.GE.UR.” s.p.a., con atto del 26 marzo 1986, citò dinanzi al Tribunale di Roma la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
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2) – Il ricorso principale della “FINADINVAL” S.R.L., contrariamente a quanto sostenuto dalla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
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Su gravami, rispettivamente, principale della “CO.GE.UR.” s.p.a. ed incidentale della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri
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dovuti per il titolo di cui all’art. 1381 cod. civ. (mancata prestazione dell’obbligazione o del fatto del terzo promessi).
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ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” di non pagare la contesa somma di L. 1.000.000.000 a saldo del prezzo
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Il tribunale, con sentenza del 28 gennaio 1989, resa nel contraddittorio e nella resistenza della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
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contrattuali, a suo dire, viceversa, da aver per contrarie a principi inderogabili di ordine pubblico, dirette a predeterminare convenzionalmente, in
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La corte distrettuale motivò la pronuncia evidenziando, in buona sostanza, per quanto può interessare nel presente giudizio di legittimità, aver