Sentenza n. 13120
cod. civ., la riduzione della concordata, asserita, penale e la condanna della controparte a versarle il residuo del prezzo, detratta la penale.
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penale per un fatto non imputabile al preteso debitore; chiese condannarsi la summenzionata “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri
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, di stretta interpretazione, dell’art. 1384 cod. civ., che, con riferimento; alla clausola penale, attribuisce al giudice poteri equitativi di
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, rilascio di determinati provvedimenti amministrativi alla nozione di clausola penale, per non aver considerato che, in relazione alle promesse del fatto del
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trattasi avrebbe dovuto essere intesa come contemplante una clausola penale diretta a sanzionare un suo inadempimento, poi, asseritamente, non
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., ridusse la misura della penale, ravvisata, in tale clausola concordata e, operata la compensazione, fino alla concorrenza, con la somma di L. 1.000.000.000
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oggetto della clausola penale, e, in particolare, alla regola della relativa riducibilità di cui all’art. 1384 cod. civ., nella applicabilità di tale
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questione, per non essere, a suo dire, ammissibile un “incameramento” di penale per fatto non imputabile al debitore.
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operare con riguardo ad istituti diversi da quello della vera e propria clausola penale, e cioè della pattuizione recante una pretederminazione