Sentenza n. 13120
dell’art. 111, comma 4, del codice di rito, dovendosi puntualizzare sul tema, da un lato, che l’operatività di tale norma non resta preclusa dal fatto
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C) – Non è dato rinvenire nell’ordinamento civilistico nessun principio immanente al sistema, o, tanto meno, una qualche norma specifica che precluda
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pattuizioni private e di modificare il relativo contenuto, è norma che fa eccezione alla regola generale, immanente al sistema e formalmente sanzionata nell
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surrichiamata norma dell’art. 1384 cod. civ. con riferimento, oltre che alla diminuzione delle pattuite penali, anche alla riduzione degli indennizzi
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paragrafi precedenti sul rilievo della inapplicabilità alla obbligazione prevista dall’art. 1381 cod. civ. della norma, ravvisata eccezionale, e, perciò
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dalla dianzi citata norma codicistica; ha affermato, secondariamente, non ricorrere le condizioni per far luogo a riduzione delle spettanze dell’ente
Sentenza n. 13120
regola, contemplata da norma eccezionale, non passabile di estensione analogica, solo ad ipotesi di obbligazioni risarcitorie, rapportabili ad un