Sentenza n. 13120
9) – La “CO.GE.UR.” s.p.a., intimata, non ha svolto attività difensiva nella presente sede, e, perciò, non deve provvedersi sull’onere delle spese
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La deduzione non ha pregio.
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non contraddittorio, e che, perciò, non può essere ravvisato sindacabile nella presente sede, per difetto di motivazione, ai sensi dello art. 360, comma
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In proposito, è sufficiente considerare come, di massima, non si debba, e non si possa, andare alla ricerca di ulteriori termini di riferimento
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obbligazione, non risarcitoria ma, indennitaria, non assoggettabile alla disciplina dettata negli artt. 1382 e ss. cod. civ. con riferimento a quella
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trattasi avrebbe dovuto essere intesa come contemplante una clausola penale diretta a sanzionare un suo inadempimento, poi, asseritamente, non
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D’altro canto, nell’operazione interpretativa di cui trattasi non sono riscontrabili le, del resto genericamente, denunciate violazioni dei canoni
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, rilascio di determinati provvedimenti amministrativi alla nozione di clausola penale, per non aver considerato che, in relazione alle promesse del fatto del
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di esercizio degli ascensori nel medesimo installati fossero stati rilasciati dalle competenti pp. aa. entro il 30 novembre 1985, e che, se ciò non
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dell’art. 111, comma 4, del codice di rito, dovendosi puntualizzare sul tema, da un lato, che l’operatività di tale norma non resta preclusa dal fatto
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C) – Non è dato rinvenire nell’ordinamento civilistico nessun principio immanente al sistema, o, tanto meno, una qualche norma specifica che precluda
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’art. 1322 cod. civ., che impone il rispetto dell’autonomia contrattuale dei privati, e, consequenzialmente, non è passibile di applicazione analogica a
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5) – La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha statuito non poter essere assoggettato a riduzione l’importo riscontrato spettante
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ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” di non pagare la contesa somma di L. 1.000.000.000 a saldo del prezzo
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luogo, non essere sorta la obbligazione della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” di
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vendita revocata in discussione era da ritenere invalida, o, comunque, inefficace, non essendo consentito l’”incameramento” di una somma a titolo di
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diritto a trattenere l’importo indicato dall’art. 5 del contratto (L. 1.000.000.000), benché essa controparte non abbia dimostrato in alcun modo (nè