Sentenza n. 13120
già anticipate nel mezzo precedente, avere il giudice del merito erroneamente ritenuto consentite nel vigente ordinamento giuscivilistico clausole
Sentenza n. 13120
3) – La “CO.GE.UR.” s.p.a., cui, come detto, è succeduta nel processo, a mente dell’art. 111 cod. proc. civ., la “FINADINVAL” S.R.L., attuale
Sentenza n. 13120
monetario allorché, come nel caso in argomento, le parti abbiano provveduto a liquidare convenzionalmente l’importo di una obbligazione pecuniaria (cfr
Sentenza n. 13120
, n. 5, cod. proc. civ.)”, nella realtà, denunciando aver detta corte “errato nel ritenere che alla Cassa acquirente possa essere riconosciuto il
Sentenza n. 13120
Il tribunale, con sentenza del 28 gennaio 1989, resa nel contraddittorio e nella resistenza della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
Sentenza n. 13120
La corte distrettuale motivò la pronuncia evidenziando, in buona sostanza, per quanto può interessare nel presente giudizio di legittimità, aver
Sentenza n. 13120
narrativa e nel paragrafo precedente coltivata dalla “FINADINVAL” S.R.L., e, corrispettivamente, ha ritenuto il diritto della “Cassa nazionale di previdenza
Sentenza n. 13120
pattuizione negoziale nei sensi dianzi illustrati dedotta in discussione nel novero delle promesse della obbligazione o del fatto del terzo (nella specie, delle
Sentenza n. 13120
riconducibile nel paradigma della promessa del fatto del terzo prevista dall’artt. 1381 cod. civ., ed accettato di condizionare alla prestazione del
Sentenza n. 13120
della quale era stato riconosciuto alla controparte il diritto di “incamerare” la contestata porzione di prezzo nel caso di mancato, o ritardato
Sentenza n. 13120
che la successione nella situazione in argomento si sia verificata in una fase di quiescenza del processo, e cioè nel periodo compreso fra la data di