Sentenza n. 13120
FINADINVAL SOC.R.L., successore a titolo particolare della CO.GE.UR., Costruzioni Generali Urbane S.R.L., in persona dell’amm.re unico legale rapp.te
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FINADINVAL SOC.A.R.L., successore a titolo particolare della CO.GE.UR., Costruzioni Generali Urbane S.R.L., in persona dell’amministratore unico e
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In proposito, è sufficiente considerare come, di massima, non si debba, e non si possa, andare alla ricerca di ulteriori termini di riferimento
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La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito quello incidentale, condanna la ricorrente principale nelle spese in
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ricorrente, revocando in controversia la vendita di complesso immobiliare di cui in narrativa, da sè stipulata, in veste di alienante, con la “Cassa
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ANNIBALE MARINI, giusta delega in atti;
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La “FINADINVAL” S.R.L., con il primo mezzo del ricorso principale, accampa che, in tal guisa statuendo, la corte capitolina sarebbe incorsa in
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La “FINADINVAL” S.R.L., con il terzo mezzo di ricorso, adduce che, così pronunciando, la corte territoriale sarebbe incorsa in “violazione e falsa
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in persona del suo presid. Ing. Marcello Conti, elettivamente
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domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
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legali di ermeneutica, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., (dovendo, al riguardo, puntualizzarsi che la parte che denunci in cassazione la
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La società in tal guisa intimata si è astenuta da ogni attività difensiva nella presente sede.
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degli artt. 1322, 1381, 2698, 1225, 1226 e 1227 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”, ed “omessa ed insufficiente
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La corte distrettuale motivò la pronuncia evidenziando, in buona sostanza, per quanto può interessare nel presente giudizio di legittimità, aver
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4) – La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha sanzionato la reiezione della domanda recuperatoria nei termini illustrati in
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 maggio 1997.
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito
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B) – L’assunto della ricorrente secondo il quale, in contrasto con quanto affermato dalla corte territoriale, la pattuizione contrattuale di cui
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Questa Corte Suprema, nella sanzionata riunione dei ricorsi, con ordinanza in data 27 novembre 1996, ha disposto farsi luogo ad integrazione del
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La disposizione dell’art. 1384 cod. civ., contemplando l’attribuzione al giudice del potere di incidere in un caso del tutto peculiare sulle
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gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti”, disattesa la domanda attorea principale, in accoglimento di quella subordinata, sul ritenuto
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(in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”, ed inoltre “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in
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pattuizione negoziale nei sensi dianzi illustrati dedotta in discussione nel novero delle promesse della obbligazione o del fatto del terzo (nella specie, delle
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A) – La corte distrettuale, sul rilievo che con la contestata clausola della vendita in controversia, le parti hanno subordinato l’insorgenza del
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La società anzidetta, quindi, con un’istanza subordinata rispetto a quella come sopra coltivata in via principale, ha chiesto, a mente dell’art. 1384
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, ed in seguito hanno puntualmente depositato tali atti.
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La così compiuta interpretazione della clausola in argomento integra la risultante di un accertamento di fatto, che appare assolutamente congruo e
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“violazione e falsa applicazione degli artt. 1381, 1382 e 1384 cod. civ., degli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché degli artt
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., parte originaria, nella titolarità del credito controverso, in virtù di atto fra vivi a titolo particolare, va ritenuto senz’altro ammissibile ai termini
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seconda, in riforma della decisione del primo giudice, sanzionò l’assoluzione dell’ente appellato ed appellante incidentale da tutte le domande “ex
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alle parti, in relazione alla promessa dell’obbligazione, o del fatto, del terzo, di cui al ripetuto art. 1381 cod. civ., l’esercizio della facoltà
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In un tal contesto, nella indiscutibile, e nella presente sede indiscussa, diversità concettuale fra l’obbligazione indennitaria di cui all’art. 1381
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licenza di esercizio degli ascensori ed il certificato di agibilità dovevano essere rilasciati entro il 30 novembre 1985, e che, in difetto, la