Sentenza n. 13120
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito
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al considerato incombente notificando alla società summenzionata atti di integrazione del contraddittorio, rispettivamente, il 21 ed il 13 gennaio 1997
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7) – Il ricorso incidentale, condizionato, resta, ovviamente, assorbito dalla sanzionata reiezione di quello principale.
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6) – Conclusivamente, il ricorso principale, nell’acclarata inaccoglibilità dei motivi articolati per suffragarlo, deve essere rigettato.
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Intimata per integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 3148-93 della Corte d’appello di ROMA, depositata il 30-11-1993;
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 maggio 1997.
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Udito l’Avvocato MARINI Annibale difensore del resistente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
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udito l’Avvocato CORAPI Diego, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
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B) – L’assunto della ricorrente secondo il quale, in contrasto con quanto affermato dalla corte territoriale, la pattuizione contrattuale di cui
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pattuizioni private e di modificare il relativo contenuto, è norma che fa eccezione alla regola generale, immanente al sistema e formalmente sanzionata nell
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nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti”, compratrice, ha introdotto una domanda intesa ad ottenere il
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consegnato all’acquirente il certificato di agibilità con destinazione ad uffici, il certificato di approvazione degli impianti termico, antincendio ed
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La “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” resiste al ricorso, notificatole il 16
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cod. civ., la riduzione della concordata, asserita, penale e la condanna della controparte a versarle il residuo del prezzo, detratta la penale.
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, notificata alla sua autrice il 17 marzo 1994.
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La “FINADINVAL” S.R.L., con il quarto mezzo di ricorso, accampa che nella pronuncia resa sul tema dalla corte capitolina sarebbero rilevabili
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La “FINADINVAL” S.R.L., di poi, con il secondo mezzo del suo ricorso, sostiene evidenziarsi nella sentenza impugnata “violazione e falsa applicazione
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La “FINADINVAL” S.R.L., con il terzo mezzo di ricorso, adduce che, così pronunciando, la corte territoriale sarebbe incorsa in “violazione e falsa
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quale… appare uno strumento pienamente conforme alla legge e vincolante anche per il giudice, essendo diretta manifestazione dell’autonomia
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di predeterminare pattiziamente il “quantum” dell’eventuale impegno indennitario del promittente correlato alla riscontrata mancata prestazione dell
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dovuti per il titolo di cui all’art. 1381 cod. civ. (mancata prestazione dell’obbligazione o del fatto del terzo promessi).
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violazione delle norme in discorso compiuta dal giudice del merito nell’interpretare il negozio oggetto della vertenza non può limitarsi ad indicare le
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alla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” per il titolo indennitario di cui ai due
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narrativa e nel paragrafo precedente coltivata dalla “FINADINVAL” S.R.L., e, corrispettivamente, ha ritenuto il diritto della “Cassa nazionale di previdenza
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La “FINADINVAL” S.R.L., con il primo mezzo del ricorso principale, accampa che, in tal guisa statuendo, la corte capitolina sarebbe incorsa in
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Il tribunale, con sentenza del 28 gennaio 1989, resa nel contraddittorio e nella resistenza della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
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2) – Il ricorso principale della “FINADINVAL” S.R.L., contrariamente a quanto sostenuto dalla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli