Sentenza n. 13120
ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 13120
La deduzione non ha pregio.
Sentenza n. 13120
udito l’Avvocato CORAPI Diego, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
Sentenza n. 13120
Udito l’Avvocato MARINI Annibale difensore del resistente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
Sentenza n. 13120
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito
Sentenza n. 13120
9) – La “CO.GE.UR.” s.p.a., intimata, non ha svolto attività difensiva nella presente sede, e, perciò, non deve provvedersi sull’onere delle spese
Sentenza n. 13120
Questa Corte Suprema, nella sanzionata riunione dei ricorsi, con ordinanza in data 27 novembre 1996, ha disposto farsi luogo ad integrazione del
Sentenza n. 13120
4) – La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha sanzionato la reiezione della domanda recuperatoria nei termini illustrati in
Sentenza n. 13120
La società anzidetta, quindi, con un’istanza subordinata rispetto a quella come sopra coltivata in via principale, ha chiesto, a mente dell’art. 1384
Sentenza n. 13120
credito da questa, a suo tempo, azionato, ha prodotto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della suindicata sentenza di secondo grado
Sentenza n. 13120
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha disatteso entrambe le pretese considerate: sul rilievo dell’inquadrabilità della
Sentenza n. 13120
nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti”, compratrice, ha introdotto una domanda intesa ad ottenere il
Sentenza n. 13120
5) – La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha statuito non poter essere assoggettato a riduzione l’importo riscontrato spettante
Sentenza n. 13120
rilasciarsi da autorità amministrative, ha ricostruito l’intento negoziale sotteso alla pattuizione considerata ritenendo che con questa l’anzidetta