Sentenza n. 13120
seconda, in riforma della decisione del primo giudice, sanzionò l’assoluzione dell’ente appellato ed appellante incidentale da tutte le domande “ex
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di indennizzo ex art. 1381 cod. civ. in correlazione con la riscontrata inottemperanza della controparte alla come sopra assunta promessa di fatto del
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pagare l’importo “ex adverso” rivendicato, ed avere, quindi, detto ente diritto di “incamerare” l’importo medesimo per il titolo indennitario previsto
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assoggettabili alla disciplina di cui agli artt. 1382 e ss. cod. civ., e, segnatamente, a riduzione ex art. 1384 di detto codice; per non aver rilevato, quindi
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e gli architetti liberi professionisti” a pagarle L. 1.000.000.000, con “rivalutazione”, interessi e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod