Sentenza n. 13120
“violazione e falsa applicazione degli artt. 1381, 1382 e 1384 cod. civ., degli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché degli artt
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pattuizioni private e di modificare il relativo contenuto, è norma che fa eccezione alla regola generale, immanente al sistema e formalmente sanzionata nell
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8) – Le spese fra la “FINADINVAL” S.R.L. e la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti
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In un tal contesto, nella indiscutibile, e nella presente sede indiscussa, diversità concettuale fra l’obbligazione indennitaria di cui all’art. 1381
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Controricorrente e ricorrente incidentale
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La doglianza è infondata.
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ingegneri e gli architetti liberi professionisti”, nella incontestabilmente dimostrata (v., la documentazione prodotta dalla ricorrente anzidetta nella
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Intimate e sul 2 ricorso n. 08012-94 proposto da:
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narrativa e nel paragrafo precedente coltivata dalla “FINADINVAL” S.R.L., e, corrispettivamente, ha ritenuto il diritto della “Cassa nazionale di previdenza
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“violazione e falsa applicazione degli artt. 1381, 1382, 1384 e 1218 cod. civ., nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. in relazione allo art. 360 n. 3
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ingegneri e gli architetti liberi professionisti” : premesso di aver venduto a detto ente, con contratto del 16 luglio 1985, un complesso immobiliare sito
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La “FINADINVAL” S.R.L. e la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” hanno dato corso
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La così compiuta interpretazione della clausola in argomento integra la risultante di un accertamento di fatto, che appare assolutamente congruo e
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In proposito, è sufficiente considerare come, di massima, non si debba, e non si possa, andare alla ricerca di ulteriori termini di riferimento
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La società in tal guisa intimata si è astenuta da ogni attività difensiva nella presente sede.
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Il tribunale, con sentenza del 28 gennaio 1989, resa nel contraddittorio e nella resistenza della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
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in ordine al rilascio del certificato di agibilità e della licenza di esercizio degli ascensori) riconducibile nello schema di cui all’art. 1381 cod
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pp. aa. competenti in ordine al rilascio del certificato e della licenza surrichiamati) previste dall’art. 1381 cod. civ., e nella
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udito l’Avvocato CORAPI Diego, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
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Udito l’Avvocato MARINI Annibale difensore del resistente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
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9) – La “CO.GE.UR.” s.p.a., intimata, non ha svolto attività difensiva nella presente sede, e, perciò, non deve provvedersi sull’onere delle spese
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quale detta corte è pervenuta alla decisione contestata ma, nella prospettazione della possibilità di attribuire alla pattuizione cennata significato e
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3) – La “CO.GE.UR.” s.p.a., cui, come detto, è succeduta nel processo, a mente dell’art. 111 cod. proc. civ., la “FINADINVAL” S.R.L., attuale
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La “FINADINVAL” S.R.L., con il terzo mezzo di ricorso, adduce che, così pronunciando, la corte territoriale sarebbe incorsa in “violazione e falsa
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La “FINADINVAL” S.R.L., di poi, con il secondo mezzo del suo ricorso, sostiene evidenziarsi nella sentenza impugnata “violazione e falsa applicazione
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alla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” per il titolo indennitario di cui ai due
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La “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” resiste al ricorso, notificatole il 16
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cod. civ., la riduzione della concordata, asserita, penale e la condanna della controparte a versarle il residuo del prezzo, detratta la penale.
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FINADINVAL SOC.A.R.L., successore a titolo particolare della CO.GE.UR., Costruzioni Generali Urbane S.R.L., in persona dell’amministratore unico e
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e gli architetti liberi professionisti”, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 1993, disattesa la prima impugnazione ed accolta la
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C) – Non è dato rinvenire nell’ordinamento civilistico nessun principio immanente al sistema, o, tanto meno, una qualche norma specifica che precluda
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legali di ermeneutica, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., (dovendo, al riguardo, puntualizzarsi che la parte che denunci in cassazione la