Sentenza n. 13120
La corte distrettuale motivò la pronuncia evidenziando, in buona sostanza, per quanto può interessare nel presente giudizio di legittimità, aver
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ricorrente, revocando in controversia la vendita di complesso immobiliare di cui in narrativa, da sè stipulata, in veste di alienante, con la “Cassa
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La “CO.GE.UR.” s.p.a., con atto del 26 marzo 1986, citò dinanzi al Tribunale di Roma la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
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In proposito, è sufficiente considerare come, di massima, non si debba, e non si possa, andare alla ricerca di ulteriori termini di riferimento
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della quale era stato riconosciuto alla controparte il diritto di “incamerare” la contestata porzione di prezzo nel caso di mancato, o ritardato
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4) – La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha sanzionato la reiezione della domanda recuperatoria nei termini illustrati in
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2) – Il ricorso principale della “FINADINVAL” S.R.L., contrariamente a quanto sostenuto dalla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 maggio 1997.
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Il tribunale, con sentenza del 28 gennaio 1989, resa nel contraddittorio e nella resistenza della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
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5) – La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha statuito non poter essere assoggettato a riduzione l’importo riscontrato spettante
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La così compiuta interpretazione della clausola in argomento integra la risultante di un accertamento di fatto, che appare assolutamente congruo e
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B) – L’assunto della ricorrente secondo il quale, in contrasto con quanto affermato dalla corte territoriale, la pattuizione contrattuale di cui
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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8) – Le spese fra la “FINADINVAL” S.R.L. e la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti
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La “FINADINVAL” S.R.L., di poi, con il secondo mezzo del suo ricorso, sostiene evidenziarsi nella sentenza impugnata “violazione e falsa applicazione
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In un tal contesto, nella indiscutibile, e nella presente sede indiscussa, diversità concettuale fra l’obbligazione indennitaria di cui all’art. 1381
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La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha disatteso entrambe le pretese considerate: sul rilievo dell’inquadrabilità della
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La disposizione dell’art. 1384 cod. civ., contemplando l’attribuzione al giudice del potere di incidere in un caso del tutto peculiare sulle
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La “FINADINVAL” S.R.L. e la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” hanno dato corso
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D’altro canto, nell’operazione interpretativa di cui trattasi non sono riscontrabili le, del resto genericamente, denunciate violazioni dei canoni
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La “FINADINVAL” S.R.L., nella professata veste di avente causa a titolo particolare per atto fra vivi della “CO.GE.UR.” s.p.a. nella titolarità del
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7) – Il ricorso incidentale, condizionato, resta, ovviamente, assorbito dalla sanzionata reiezione di quello principale.
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Le censure, da delibarsi congiuntamente, perché connesse, devono essere disattese siccome, sotto ogni profilo, destituite di fondamento.
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La “FINADINVAL” S.R.L., con il terzo mezzo di ricorso, adduce che, così pronunciando, la corte territoriale sarebbe incorsa in “violazione e falsa
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Su gravami, rispettivamente, principale della “CO.GE.UR.” s.p.a. ed incidentale della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri
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Intimata per integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 3148-93 della Corte d’appello di ROMA, depositata il 30-11-1993;
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alle parti, in relazione alla promessa dell’obbligazione, o del fatto, del terzo, di cui al ripetuto art. 1381 cod. civ., l’esercizio della facoltà
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relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)”, segnatamente lamentando che la corte anzidetta abbia ritenuto di poter escludere l’operatività della
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favore della ricorrente incidentale, liquidandole in L. 448.600, oltre L. 16.000.000 (sedici milioni) di onorari.
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La “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” resiste al ricorso, notificatole il 16
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diritto dell’alienante a conseguire la contesa porzione di prezzo allo ottenimento da parte della acquirente delle più sopra ricordate autorizzazioni da
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La “FINADINVAL” S.R.L., con il quarto mezzo di ricorso, accampa che nella pronuncia resa sul tema dalla corte capitolina sarebbero rilevabili