Sentenza n. 13120
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 maggio 1997.
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Motivi della decisione
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Il tribunale, con sentenza del 28 gennaio 1989, resa nel contraddittorio e nella resistenza della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
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Su gravami, rispettivamente, principale della “CO.GE.UR.” s.p.a. ed incidentale della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri
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2) – Il ricorso principale della “FINADINVAL” S.R.L., contrariamente a quanto sostenuto dalla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
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4) – La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha sanzionato la reiezione della domanda recuperatoria nei termini illustrati in
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cod. civ., la riduzione della concordata, asserita, penale e la condanna della controparte a versarle il residuo del prezzo, detratta la penale.
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La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha disatteso entrambe le pretese considerate: sul rilievo dell’inquadrabilità della
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La “FINADINVAL” S.R.L., nella professata veste di avente causa a titolo particolare per atto fra vivi della “CO.GE.UR.” s.p.a. nella titolarità del
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paragrafi precedenti sul rilievo della inapplicabilità alla obbligazione prevista dall’art. 1381 cod. civ. della norma, ravvisata eccezionale, e, perciò
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contemplato la più volte citata clausola n. 5 della vendita in controversia una promessa (da parte dell’alienante) del fatto di terzi (pp. aa. competenti
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A) – La corte distrettuale, sul rilievo che con la contestata clausola della vendita in controversia, le parti hanno subordinato l’insorgenza del
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09-05-97 dal relatore Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
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Intimata per integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 3148-93 della Corte d’appello di ROMA, depositata il 30-11-1993;
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contraddittorio nei confronti della “CO.GE.UR.” s.p.a..
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(in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”, ed inoltre “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in
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favore della ricorrente incidentale, liquidandole in L. 448.600, oltre L. 16.000.000 (sedici milioni) di onorari.
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, cod. proc. civ.)”, nonché in “omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione allo art. 360, n. 5, cod
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” seguono la soccombenza e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico della prima.
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FINADINVAL SOC.R.L., successore a titolo particolare della CO.GE.UR., Costruzioni Generali Urbane S.R.L., in persona dell’amm.re unico legale rapp.te
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FINADINVAL SOC.A.R.L., successore a titolo particolare della CO.GE.UR., Costruzioni Generali Urbane S.R.L., in persona dell’amministratore unico e
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La così compiuta interpretazione della clausola in argomento integra la risultante di un accertamento di fatto, che appare assolutamente congruo e
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B) – L’assunto della ricorrente secondo il quale, in contrasto con quanto affermato dalla corte territoriale, la pattuizione contrattuale di cui
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. 1.000.000.000 da pagare all’esito della verifica della regolare esecuzione dell’opera, e c) – L. 1.000.000.000 da versare dopo che essa istante avesse
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alle parti, in relazione alla promessa dell’obbligazione, o del fatto, del terzo, di cui al ripetuto art. 1381 cod. civ., l’esercizio della facoltà
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cod. civ. e quella risarcitoria di cui agli artt. 1382 e ss. cod. civ., la affermazione della inapplicabilità alla prima delle obbligazioni
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violazione delle norme in discorso compiuta dal giudice del merito nell’interpretare il negozio oggetto della vertenza non può limitarsi ad indicare le
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’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”, ed ancora in “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360
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motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)”, in definitiva, prospettando, a chiarimento di deduzioni