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Sentenza n. 13120

334935
Cassazione civile, sezione II 33 occorrenze
  • 1997
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 13120

Udito l’Avvocato MARINI Annibale difensore del resistente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;

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udito l’Avvocato CORAPI Diego, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;

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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito

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alle parti, in relazione alla promessa dell’obbligazione, o del fatto, del terzo, di cui al ripetuto art. 1381 cod. civ., l’esercizio della facoltà

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A) – La corte distrettuale, sul rilievo che con la contestata clausola della vendita in controversia, le parti hanno subordinato l’insorgenza del

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Svolgimento del processo

Sentenza n. 13120

La “FINADINVAL” S.R.L., di poi, con il secondo mezzo del suo ricorso, sostiene evidenziarsi nella sentenza impugnata “violazione e falsa applicazione

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in persona del suo presid. Ing. Marcello Conti, elettivamente

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., parte originaria, nella titolarità del credito controverso, in virtù di atto fra vivi a titolo particolare, va ritenuto senz’altro ammissibile ai termini

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La “FINADINVAL” S.R.L., alla sua volta, resiste al ricorso incidentale con controricorso del 20 luglio 1994.

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09-05-97 dal relatore Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;

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La “FINADINVAL” S.R.L., con il primo mezzo del ricorso principale, accampa che, in tal guisa statuendo, la corte capitolina sarebbe incorsa in

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pattuizione negoziale nei sensi dianzi illustrati dedotta in discussione nel novero delle promesse della obbligazione o del fatto del terzo (nella specie, delle

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e gli architetti liberi professionisti”, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 1993, disattesa la prima impugnazione ed accolta la

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Intimata per integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 3148-93 della Corte d’appello di ROMA, depositata il 30-11-1993;

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considerate dei poteri riduttivi del giudice previsti dall’art. 1384 cod. civ. con riferimento esclusivo alla seconda appare del tutto ortodossa e suscettibile

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Questa Corte Suprema, nella sanzionata riunione dei ricorsi, con ordinanza in data 27 novembre 1996, ha disposto farsi luogo ad integrazione del

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contemplato la più volte citata clausola n. 5 della vendita in controversia una promessa (da parte dell’alienante) del fatto di terzi (pp. aa. competenti

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La disposizione dell’art. 1384 cod. civ., contemplando l’attribuzione al giudice del potere di incidere in un caso del tutto peculiare sulle

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La “CO.GE.UR.” s.p.a., con atto del 26 marzo 1986, citò dinanzi al Tribunale di Roma la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli

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dovuti per il titolo di cui all’art. 1381 cod. civ. (mancata prestazione dell’obbligazione o del fatto del terzo promessi).

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D’altro canto, nell’operazione interpretativa di cui trattasi non sono riscontrabili le, del resto genericamente, denunciate violazioni dei canoni

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maggio 1994, con controricorso del 17 giugno 1994, contestualmente proponendo ricorso incidentale, condizionato, sorretto da un unico motivo.

Sentenza n. 13120

ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” di non pagare la contesa somma di L. 1.000.000.000 a saldo del prezzo

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cod. civ., la riduzione della concordata, asserita, penale e la condanna della controparte a versarle il residuo del prezzo, detratta la penale.

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pagamento di una porzione del prezzo convenuto, dell’ammontare di L. 1.000.000.000, in relazione alla quale, con specifica clausola del contratto in

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al considerato incombente notificando alla società summenzionata atti di integrazione del contraddittorio, rispettivamente, il 21 ed il 13 gennaio 1997

Sentenza n. 13120

La “FINADINVAL” S.R.L., nella professata veste di avente causa a titolo particolare per atto fra vivi della “CO.GE.UR.” s.p.a. nella titolarità del

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., “in terminis”, Cass. Sez. III civ., sent. n. 4205 del 19.XII.1975).

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diritto a trattenere l’importo indicato dall’art. 5 del contratto (L. 1.000.000.000), benché essa controparte non abbia dimostrato in alcun modo (nè

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Il tribunale, con sentenza del 28 gennaio 1989, resa nel contraddittorio e nella resistenza della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per

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riduzione della liquidazione preventiva pattizia del risarcimento dovuto dalla parte inadempiente.

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portata diversi da quelli ritenuti dal giudice del merito, e, perciò, nella deduzione di “quaestio facti”, da avere, in quanto tale, per non utilmente

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