Sentenza n. 13120
considerate dei poteri riduttivi del giudice previsti dall’art. 1384 cod. civ. con riferimento esclusivo alla seconda appare del tutto ortodossa e suscettibile
Sentenza n. 13120
paragrafi precedenti sul rilievo della inapplicabilità alla obbligazione prevista dall’art. 1381 cod. civ. della norma, ravvisata eccezionale, e, perciò
Sentenza n. 13120
riconducibile nel paradigma della promessa del fatto del terzo prevista dall’artt. 1381 cod. civ., ed accettato di condizionare alla prestazione del
Sentenza n. 13120
diritto a trattenere l’importo indicato dall’art. 5 del contratto (L. 1.000.000.000), benché essa controparte non abbia dimostrato in alcun modo (nè
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, indipendentemente dall’acquisita dimostrazione dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio cui detto indennizzo dovrebbe correlarsi.
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si fosse verificato, l’importo considerato sarebbe stato definitivamente ritenuto dall’acquirente per suffragare la pretesa, ha dedotto essere nullo ed
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una qualche norma che sanzioni una preclusione al riguardo, e, dall’altro, che è da avere per irrilevante la deduzione della mancanza, antecedentemente
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pp. aa. competenti in ordine al rilascio del certificato e della licenza surrichiamati) previste dall’art. 1381 cod. civ., e nella