Sentenza n. 13120
sul ricorso proposto da:
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Intimate e sul 2 ricorso n. 08012-94 proposto da:
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La società in tal guisa intimata si è astenuta da ogni attività difensiva nella presente sede.
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Le censure, da delibarsi congiuntamente, perché connesse, devono essere disattese siccome, sotto ogni profilo, destituite di fondamento.
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diritto dell’alienante a conseguire la contesa porzione di prezzo allo ottenimento da parte della acquirente delle più sopra ricordate autorizzazioni da
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maggio 1994, con controricorso del 17 giugno 1994, contestualmente proponendo ricorso incidentale, condizionato, sorretto da un unico motivo.
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portata diversi da quelli ritenuti dal giudice del merito, e, perciò, nella deduzione di “quaestio facti”, da avere, in quanto tale, per non utilmente
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credito da questa, a suo tempo, azionato, ha prodotto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della suindicata sentenza di secondo grado
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seconda, in riforma della decisione del primo giudice, sanzionò l’assoluzione dell’ente appellato ed appellante incidentale da tutte le domande “ex
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situazioni diverse da quella in essa specificamente previste.
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contemplato la più volte citata clausola n. 5 della vendita in controversia una promessa (da parte dell’alienante) del fatto di terzi (pp. aa. competenti
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. 1.000.000.000 da pagare all’esito della verifica della regolare esecuzione dell’opera, e c) – L. 1.000.000.000 da versare dopo che essa istante avesse
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dell’art. 111, comma 4, del codice di rito, dovendosi puntualizzare sul tema, da un lato, che l’operatività di tale norma non resta preclusa dal fatto
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, consequenzialmente, ravvisata validità della pattuizione medesima, assunta “rientrante nell’ambito del contratto condizionato, disciplinato da una clausola atipica la
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terzo, la mancata prestazione del fatto promesso può dipendere, oltre che da cause non imputabili al promittente medesimo, se questi non si attivi per
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contrattuali, a suo dire, viceversa, da aver per contrarie a principi inderogabili di ordine pubblico, dirette a predeterminare convenzionalmente, in
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ricorrente, revocando in controversia la vendita di complesso immobiliare di cui in narrativa, da sè stipulata, in veste di alienante, con la “Cassa