Sentenza n. 13120
D’altro canto, nell’operazione interpretativa di cui trattasi non sono riscontrabili le, del resto genericamente, denunciate violazioni dei canoni
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In un tal contesto, nella indiscutibile, e nella presente sede indiscussa, diversità concettuale fra l’obbligazione indennitaria di cui all’art. 1381
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” seguono la soccombenza e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico della prima.
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3) – La “CO.GE.UR.” s.p.a., cui, come detto, è succeduta nel processo, a mente dell’art. 111 cod. proc. civ., la “FINADINVAL” S.R.L., attuale
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alle parti, in relazione alla promessa dell’obbligazione, o del fatto, del terzo, di cui al ripetuto art. 1381 cod. civ., l’esercizio della facoltà
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in ordine al rilascio del certificato di agibilità e della licenza di esercizio degli ascensori) riconducibile nello schema di cui all’art. 1381 cod
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dovuti per il titolo di cui all’art. 1381 cod. civ. (mancata prestazione dell’obbligazione o del fatto del terzo promessi).
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alla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” per il titolo indennitario di cui ai due
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B) – L’assunto della ricorrente secondo il quale, in contrasto con quanto affermato dalla corte territoriale, la pattuizione contrattuale di cui
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assoggettabili alla disciplina di cui agli artt. 1382 e ss. cod. civ., e, segnatamente, a riduzione ex art. 1384 di detto codice; per non aver rilevato, quindi
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nella via C. G. Viola dell’agglomerato urbano capitolino per un prezzo di L. 13.700.000.000, di cui a) – L. 11.700.000.000 già corrisposte, b) – L
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, indipendentemente dall’acquisita dimostrazione dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio cui detto indennizzo dovrebbe correlarsi.