Sentenza n. 13120
cod. civ., la riduzione della concordata, asserita, penale e la condanna della controparte a versarle il residuo del prezzo, detratta la penale.
Sentenza n. 13120
di indennizzo ex art. 1381 cod. civ. in correlazione con la riscontrata inottemperanza della controparte alla come sopra assunta promessa di fatto del
Sentenza n. 13120
verificatosi, all’obbligo di attivarsi con la massima diligenza presso le competenti pp. aa. per far ottenere alla controparte alcune autorizzazioni
Sentenza n. 13120
diritto a trattenere l’importo indicato dall’art. 5 del contratto (L. 1.000.000.000), benché essa controparte non abbia dimostrato in alcun modo (nè
Sentenza n. 13120
dovuta alla società istante a titolo di prezzo, condannò l’ente convenuto a pagare alla controparte la somma di L. 450.000.000, con interessi legali
Sentenza n. 13120
insuscettibile di produrre effetti il patto contemplante, nei termini illustrati, la possibilità per la controparte di “ritenere” la somma in
Sentenza n. 13120
della quale era stato riconosciuto alla controparte il diritto di “incamerare” la contestata porzione di prezzo nel caso di mancato, o ritardato
Sentenza n. 13120
controparte avrebbe definitivamente “incamerato” l’importo di L. 1.000.000.000 di cui sub c); facendo presente che, atteso il mancato rilascio della