Sentenza n. 13120
La “FINADINVAL” S.R.L., alla sua volta, resiste al ricorso incidentale con controricorso del 20 luglio 1994.
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Il tribunale, con sentenza del 28 gennaio 1989, resa nel contraddittorio e nella resistenza della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
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Questa Corte Suprema, nella sanzionata riunione dei ricorsi, con ordinanza in data 27 novembre 1996, ha disposto farsi luogo ad integrazione del
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5) – La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha statuito non poter essere assoggettato a riduzione l’importo riscontrato spettante
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La “CO.GE.UR.” s.p.a., con atto del 26 marzo 1986, citò dinanzi al Tribunale di Roma la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
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maggio 1994, con controricorso del 17 giugno 1994, contestualmente proponendo ricorso incidentale, condizionato, sorretto da un unico motivo.
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4) – La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha sanzionato la reiezione della domanda recuperatoria nei termini illustrati in
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A) – La corte distrettuale, sul rilievo che con la contestata clausola della vendita in controversia, le parti hanno subordinato l’insorgenza del
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La società anzidetta, quindi, con un’istanza subordinata rispetto a quella come sopra coltivata in via principale, ha chiesto, a mente dell’art. 1384
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B) – L’assunto della ricorrente secondo il quale, in contrasto con quanto affermato dalla corte territoriale, la pattuizione contrattuale di cui
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credito da questa, a suo tempo, azionato, ha prodotto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della suindicata sentenza di secondo grado
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La “FINADINVAL” S.R.L., con il quarto mezzo di ricorso, accampa che nella pronuncia resa sul tema dalla corte capitolina sarebbero rilevabili
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e gli architetti liberi professionisti”, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 1993, disattesa la prima impugnazione ed accolta la
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considerate dei poteri riduttivi del giudice previsti dall’art. 1384 cod. civ. con riferimento esclusivo alla seconda appare del tutto ortodossa e suscettibile
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ricorrente, revocando in controversia la vendita di complesso immobiliare di cui in narrativa, da sè stipulata, in veste di alienante, con la “Cassa
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surrichiamata norma dell’art. 1384 cod. civ. con riferimento, oltre che alla diminuzione delle pattuite penali, anche alla riduzione degli indennizzi
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La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha disatteso entrambe le pretese considerate: sul rilievo dell’inquadrabilità della
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La “FINADINVAL” S.R.L., con il terzo mezzo di ricorso, adduce che, così pronunciando, la corte territoriale sarebbe incorsa in “violazione e falsa
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La “FINADINVAL” S.R.L., di poi, con il secondo mezzo del suo ricorso, sostiene evidenziarsi nella sentenza impugnata “violazione e falsa applicazione
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obbligazione, non risarcitoria ma, indennitaria, non assoggettabile alla disciplina dettata negli artt. 1382 e ss. cod. civ. con riferimento a quella
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La “FINADINVAL” S.R.L., con il primo mezzo del ricorso principale, accampa che, in tal guisa statuendo, la corte capitolina sarebbe incorsa in