Sentenza n. 13120
Così la ricorrente principale, come quella incidentale hanno depositato memoria.
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In proposito, è sufficiente considerare come, di massima, non si debba, e non si possa, andare alla ricerca di ulteriori termini di riferimento
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La società anzidetta, quindi, con un’istanza subordinata rispetto a quella come sopra coltivata in via principale, ha chiesto, a mente dell’art. 1384
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di indennizzo ex art. 1381 cod. civ. in correlazione con la riscontrata inottemperanza della controparte alla come sopra assunta promessa di fatto del
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trattasi avrebbe dovuto essere intesa come contemplante una clausola penale diretta a sanzionare un suo inadempimento, poi, asseritamente, non
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di essa ricorrente nell’ipotesi della riscontrata insorgenza delle condizioni suscettibili di farne scattare l’operatività, doveva essere intesa come
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3) – La “CO.GE.UR.” s.p.a., cui, come detto, è succeduta nel processo, a mente dell’art. 111 cod. proc. civ., la “FINADINVAL” S.R.L., attuale
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inadempimento colpevole, e non ad obbligazioni indennitarie, non correlabili, come quella in esame, ad una inadempienza siffatta; doversi escludere, pertanto
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contrattuale”, nonché nell’incontestato mancato compimento del fatto promesso entro il termine come sopra convenzionalmente stabilito, ha ritenuto, in primo
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. civ., ovvero, in subordine, ridursi la come sopra pattuita penale e porsi a carico dell’acquirente l’onere del pagamento del residuo prezzo, dedotta