Sentenza n. 13120
La così compiuta interpretazione della clausola in argomento integra la risultante di un accertamento di fatto, che appare assolutamente congruo e
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contemplato la più volte citata clausola n. 5 della vendita in controversia una promessa (da parte dell’alienante) del fatto di terzi (pp. aa. competenti
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, di stretta interpretazione, dell’art. 1384 cod. civ., che, con riferimento; alla clausola penale, attribuisce al giudice poteri equitativi di
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, consequenzialmente, ravvisata validità della pattuizione medesima, assunta “rientrante nell’ambito del contratto condizionato, disciplinato da una clausola atipica la
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A) – La corte distrettuale, sul rilievo che con la contestata clausola della vendita in controversia, le parti hanno subordinato l’insorgenza del
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trattasi avrebbe dovuto essere intesa come contemplante una clausola penale diretta a sanzionare un suo inadempimento, poi, asseritamente, non
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, rilascio di determinati provvedimenti amministrativi alla nozione di clausola penale, per non aver considerato che, in relazione alle promesse del fatto del
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autorimessa e la licenza di esercizio degli ascensori e collaudo, pattuendo, a tale ultimo riguardo, con la clausola n. 5 del cennato negozio, che la
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., ridusse la misura della penale, ravvisata, in tale clausola concordata e, operata la compensazione, fino alla concorrenza, con la somma di L. 1.000.000.000
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pagamento di una porzione del prezzo convenuto, dell’ammontare di L. 1.000.000.000, in relazione alla quale, con specifica clausola del contratto in