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Sentenza n. 13120

335090
Cassazione civile, sezione II 22 occorrenze
  • 1997
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 13120

(in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”, ed inoltre “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in

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cod. civ. e quella risarcitoria di cui agli artt. 1382 e ss. cod. civ., la affermazione della inapplicabilità alla prima delle obbligazioni

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applicazione degli artt. 1381, 2697, 2698 cod. civ. e 112 e 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 cod. civ. (in relazione all

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“violazione e falsa applicazione degli artt. 1381, 1382 e 1384 cod. civ., degli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché degli artt

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1) – I ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza, a mente dell’art. 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti.

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La disposizione dell’art. 1384 cod. civ., contemplando l’attribuzione al giudice del potere di incidere in un caso del tutto peculiare sulle

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“violazione e falsa applicazione degli artt. 1381, 1382, 1384 e 1218 cod. civ., nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. in relazione allo art. 360 n. 3

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degli artt. 1322, 1381, 2698, 1225, 1226 e 1227 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”, ed “omessa ed insufficiente

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paragrafi precedenti sul rilievo della inapplicabilità alla obbligazione prevista dall’art. 1381 cod. civ. della norma, ravvisata eccezionale, e, perciò

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cod. civ., la riduzione della concordata, asserita, penale e la condanna della controparte a versarle il residuo del prezzo, detratta la penale.

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. civ., e suscettibile, nel caso di mancata prestazione del fatto del terzo promesso, di dar luogo all’insorgenza a carico della promittente di una

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1 n. 5, cod. proc. civ..

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., “in terminis”, Cass. Sez. III civ., sent. n. 4205 del 19.XII.1975).

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alle parti, in relazione alla promessa dell’obbligazione, o del fatto, del terzo, di cui al ripetuto art. 1381 cod. civ., l’esercizio della facoltà

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legali di ermeneutica, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., (dovendo, al riguardo, puntualizzarsi che la parte che denunci in cassazione la

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di indennizzo ex art. 1381 cod. civ. in correlazione con la riscontrata inottemperanza della controparte alla come sopra assunta promessa di fatto del

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pp. aa. competenti in ordine al rilascio del certificato e della licenza surrichiamati) previste dall’art. 1381 cod. civ., e nella

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riconducibile nel paradigma della promessa del fatto del terzo prevista dall’artt. 1381 cod. civ., ed accettato di condizionare alla prestazione del

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presupposto della riconducibilità della contestata pattuizione della vendita in discorso nel quadro di operatività degli artt. 1382 e ss. cod. civ

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3) – La “CO.GE.UR.” s.p.a., cui, come detto, è succeduta nel processo, a mente dell’art. 111 cod. proc. civ., la “FINADINVAL” S.R.L., attuale

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presente sede ai sensi dell’art. 369, comma 2 n. 4, cod. proc. civ.) intervenuta successione della società summenzionata alla “CO.GE.UR.” s.p.a

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. civ., ovvero, in subordine, ridursi la come sopra pattuita penale e porsi a carico dell’acquirente l’onere del pagamento del residuo prezzo, dedotta

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