Sentenza n. 13120
La “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” resiste al ricorso, notificatole il 16
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8) – Le spese fra la “FINADINVAL” S.R.L. e la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti
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La “FINADINVAL” S.R.L. e la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” hanno dato corso
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Su gravami, rispettivamente, principale della “CO.GE.UR.” s.p.a. ed incidentale della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri
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alla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” per il titolo indennitario di cui ai due
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ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” di non pagare la contesa somma di L. 1.000.000.000 a saldo del prezzo
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La “CO.GE.UR.” s.p.a., con atto del 26 marzo 1986, citò dinanzi al Tribunale di Roma la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
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Il tribunale, con sentenza del 28 gennaio 1989, resa nel contraddittorio e nella resistenza della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
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nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti”, compratrice, ha introdotto una domanda intesa ad ottenere il
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2) – Il ricorso principale della “FINADINVAL” S.R.L., contrariamente a quanto sostenuto dalla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
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luogo, non essere sorta la obbligazione della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” di