Sentenza n. 13120
“violazione e falsa applicazione degli artt. 1381, 1382 e 1384 cod. civ., degli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché degli artt
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applicazione degli artt. 1381, 2697, 2698 cod. civ. e 112 e 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 cod. civ. (in relazione all
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cod. civ. e quella risarcitoria di cui agli artt. 1382 e ss. cod. civ., la affermazione della inapplicabilità alla prima delle obbligazioni
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“violazione e falsa applicazione degli artt. 1381, 1382, 1384 e 1218 cod. civ., nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. in relazione allo art. 360 n. 3
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legali di ermeneutica, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., (dovendo, al riguardo, puntualizzarsi che la parte che denunci in cassazione la
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riconducibile nel paradigma della promessa del fatto del terzo prevista dall’artt. 1381 cod. civ., ed accettato di condizionare alla prestazione del
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degli artt. 1322, 1381, 2698, 1225, 1226 e 1227 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”, ed “omessa ed insufficiente
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presupposto della riconducibilità della contestata pattuizione della vendita in discorso nel quadro di operatività degli artt. 1382 e ss. cod. civ
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obbligazione, non risarcitoria ma, indennitaria, non assoggettabile alla disciplina dettata negli artt. 1382 e ss. cod. civ. con riferimento a quella