Sentenza n. 13120
La società anzidetta, quindi, con un’istanza subordinata rispetto a quella come sopra coltivata in via principale, ha chiesto, a mente dell’art. 1384
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La “FINADINVAL” S.R.L., nella professata veste di avente causa a titolo particolare per atto fra vivi della “CO.GE.UR.” s.p.a. nella titolarità del
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motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)”, in definitiva, prospettando, a chiarimento di deduzioni
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dovuta alla società istante a titolo di prezzo, condannò l’ente convenuto a pagare alla controparte la somma di L. 450.000.000, con interessi legali
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1) – I ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza, a mente dell’art. 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti.
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ingegneri e gli architetti liberi professionisti” : premesso di aver venduto a detto ente, con contratto del 16 luglio 1985, un complesso immobiliare sito
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2) – Il ricorso principale della “FINADINVAL” S.R.L., contrariamente a quanto sostenuto dalla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
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” seguono la soccombenza e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico della prima.
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ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” di non pagare la contesa somma di L. 1.000.000.000 a saldo del prezzo
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A) – La corte distrettuale, sul rilievo che con la contestata clausola della vendita in controversia, le parti hanno subordinato l’insorgenza del
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FINADINVAL SOC.R.L., successore a titolo particolare della CO.GE.UR., Costruzioni Generali Urbane S.R.L., in persona dell’amm.re unico legale rapp.te
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FINADINVAL SOC.A.R.L., successore a titolo particolare della CO.GE.UR., Costruzioni Generali Urbane S.R.L., in persona dell’amministratore unico e
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monetario allorché, come nel caso in argomento, le parti abbiano provveduto a liquidare convenzionalmente l’importo di una obbligazione pecuniaria (cfr
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diritto a trattenere l’importo indicato dall’art. 5 del contratto (L. 1.000.000.000), benché essa controparte non abbia dimostrato in alcun modo (nè
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3) – La “CO.GE.UR.” s.p.a., cui, come detto, è succeduta nel processo, a mente dell’art. 111 cod. proc. civ., la “FINADINVAL” S.R.L., attuale
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’art. 1322 cod. civ., che impone il rispetto dell’autonomia contrattuale dei privati, e, consequenzialmente, non è passibile di applicazione analogica a
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. civ., e suscettibile, nel caso di mancata prestazione del fatto del terzo promesso, di dar luogo all’insorgenza a carico della promittente di una
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5) – La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha statuito non poter essere assoggettato a riduzione l’importo riscontrato spettante
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dalla dianzi citata norma codicistica; ha affermato, secondariamente, non ricorrere le condizioni per far luogo a riduzione delle spettanze dell’ente
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trattasi avrebbe dovuto essere intesa come contemplante una clausola penale diretta a sanzionare un suo inadempimento, poi, asseritamente, non
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assoggettabili alla disciplina di cui agli artt. 1382 e ss. cod. civ., e, segnatamente, a riduzione ex art. 1384 di detto codice; per non aver rilevato, quindi