Note sommarie sui contratti agrari e le cooperative agricole di lavoro in Sicilia
rappresenta il doppio o anche più del prezzo, che il colono deve relativamente al proprietario.
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Il colono deve: 1) riconsegnare la terra, la casa, i condotti di acqua e la paglia come gli fu consegnata; 2) Rinunziare a tutti i benefici dei casi
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Il contadino deve coltivare la terra, ararla, seminarla, ecc., e ha il diritto a 1/4 del raccolto, detratte dalla massa le semenze e gli interessi e
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, gli aratri, ecc.; il mezzadro deve il lavoro; al raccolto, dalla massa del frumento si detraggono le sole spese di guardiania, camperia
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In natura.Varia dal contratto precedente in ciò, che l'inquilino deve corrispondere il prezzo in terraggi;un terraggio è una salma di frumento cioé
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