Comizi fiemmesi
disse, quando i vicini per qualunque ragione abbandonassero le vie dei tribunali e volessero venire ad un compromesso con le autorità amministrative
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consuetudini, osservando che tali diritti, secondo le consuetudini (cap. 61) erano «alzabili od abbassabili ad libitum del comune». Derogate le
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popolazione, affermando che la comunità non era da eguagliarsi ai comuni, ma ad una società privata vicinale. Da tali sentenze e dall’esito dei