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                <title>Comizi fiemmesi</title>
                <author>Alcide de Gasperi</author>
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                    <name>Claudia Tarallo</name>
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                <distributor>Accademia della Crusca</distributor>
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                <bibl>Alcide de Gasperi. Comizi fiemmesi. Discorso tenutosi a Trento, il 13 ottobre 1908
                    <date when="1908">1908</date>
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                <p>Trento, 13 ottobre 1908 </p>
                <p>Comizi fiemmesi</p>
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                <head>La questione della Comunità</head>
                <p>Il dr. Degasperi s’introdusse, chiedendosi perché il partito popolare ora trattasse in un suo pubblico comizio politico il problema amministrativo della valle e rispose: fino a tanto che la classe vicinale batté le vie dei tribunali il partito si astenne da qualunque inﬂusso, quantunque seguisse mediante la stampa con interesse e larghezza d’idee il movimento. Anche durante la campagna elettorale non fece irrisorie promesse: è falso quanto asserisce il Popolo che l’on. Paolazzi si sia impegnato di fare quello che non poteva cioè d’inﬂuire sulle autorità giudiziarie; è vero invece che egli disse, quando i vicini per qualunque ragione abbandonassero le vie dei tribunali e volessero venire ad un compromesso con le autorità amministrative, allora il deputato della valle sentirebbe il dovere di assumere la parte di mediatore per combinare un onesto compromesso. Questo anche avvenne, la mediazione dell’on. Paolazzi non si svolse nel segreto dei gabinetti burocratici, come mentisce il Popolo, ma l’abbozzo dello statuto venne prima presentato e discusso coi rappresentanti dei vicini, i regolari, poi venne distribuito a moltissimi interessati, ed infine i due delegati della Giunta e della Luogotenenza trattarono con le undici rappresentanze. Ora che lo statuto è approvato coloro che non hanno mosso un dito per sciogliere la questione, muovono ad una facile critica, lamentando che non vi sia ricostruita l’antica libertà di Fiemme, come se fosse stato possiblie creare uno statuto, il quale, ignorando completamente la posizione giuridica e politica in cui si trova ora la comunità generale, restaurasse la libertà del medio evo.
                    Lo statuto rappresenta un compromesso e precisamente un compromesso fra le condizioni giuridiche e di fatto, a cui è ridotta la comunità, da una parte e le tendenze della maggioranza popolare dall’altra.</p>
            </div>
            <div>
                <head>Le condizioni giuridiche e di fatto avanti il compromesso</head>
                <p>Per rispondere alla domanda: come si è giunti al compromesso? bisogna rifare col pensiero tutta la storia della magnifica.
                    E qui l’oratore riassume brevemente i periodi storici e l’evoluzione della Comunità fino al suo scioglimento come comune politico (1807).
                    Sulla scorta dell’esposizione documentata del dr. Corradini, l’egregio segretario luogotenenziale tanto benemerito dell’attuale soluzione, si diffonde poi più largamente a parlare dell’ultimo secolo, delle disposizioni dei governi bavaro, italico ed austriaco, che condussero infine all’amministrazione degli undici capi comune, la quale, secondo i decreti dell’autorità, doveva sussistere fino che fosse compiuta la divisione di tutti i beni fra gli undici comuni. La divisione totale non avvenne né in via amministrativa né in seguito ai processi divisionali che durarono dal 1823 fino al 1888.
                    La divisione non poté farsi o perché i comuni non s’accordavano intorno alle parti che sarebbero loro toccate, o perché nelle sentenze non si ammetteva come base di divisione il numero della popolazione, affermando che la comunità non era da eguagliarsi ai comuni, ma ad una società privata vicinale.
                    Da tali sentenze e dall’esito dei processi dei non vicini, (quelli del tribunale dell’Impero del ’72 e del ’74, dalla maggior parte delle sentenze del tribunale amministrativo fino al 1891), attinse forza il movimento «vicinale» che s’incamminò per le vie legali con la petizione del 27 agosto 1897. La petizione veniva respinta. Sono poi noti i fatti del maggio 1906 e la conseguente causa dei vicini che finì con le due sentenze del 25 aprile 1907 e 21 ottobre 1907.
                    Siccome esse rappresentano lo stato giuridico della comunità in quel momento in cui si procedette al compromesso, fissato nello statuto provvisorio è bene che ci soffermiamo a considerarne il contenuto.
                    In queste sentenze — e qui seguiamo l’esposizione del dr. Corradini — troviamo rilevato:
                    1) che la comunità di Fiemme prima del 1807 era un comune politico complessivo;
                    2) che con disposizione del Regio Governo bavaro 4 gennaio 1807 fu sciolta la Comunità quale comune politico e costituite le undici regole a comuni indipendenti, cioè divisa la Comunità in undici comuni;
                    3) che il patrimonio della cessata Comunità fu in parte suddiviso fra i comuni e che il rimanente fu e viene in base a misure amministrative del Regio Governo italico, riconosciute legali ed ulteriormente sviluppate dal Governo austriaco, amministrato quale bene e patrimonio comunale per conto degli undici comuni da una commissione (consesso) istituita quale rappresentanza comunale;
                    4) che questo patrimonio, in ispecie le vaste ed assai ricche foreste rimasero anche dopo lo scioglimento dell’unitario vincolo comunale, cioè dopo la divisione dell’antica comunità in undici comuni, destinata a quelli scopi politici ai quali servirono prima dello scioglimento: strade, affari sanitari, provvedimenti, poveri, scuole, ecc. cioè per scopi comunali;
                    5) che l’amministrazione del patrimonio della cessata comunità a nome e per conto degli undici comuni per scopi comunali forma una istituzione a senso del paragrafo 83 regolamento comunale, vale a dire la comunità come sussiste attualmente è una unione, un complesso di comuni e non già un complesso di vicini;
                    6) che il consesso non era soltanto una negotiorum gestio, nella quale si immischiarono gli undici capi comune ed il loro presidente senza mandato; lo sviluppo storico della comunità dopo il suo scioglimento quale comune politico della valle — dice il Tribunale amministrativo — comprova chiaramente che l’amministrazione ﬁnora esistita (cioè il consesso) si basa su disposizioni autoritative della supremazia dello Stato, che regola gli affari comunali, disposizioni che, dopo ritornato il Governo austriaco, vennero riconosciute legittime e tenute ferme. Il consesso non era quindi di un organo abusivo ma legale;
                    7) che la giunta provinciale in forza del diritto di sorveglianza conferitole dalla legge era in grado ed è obbligata a tutelare i diritti dei comuni di fronte alle pretese di terzi (cioè dei vicini) fino a tanto che, forse in seguito ad un processo civile, sarà creata una condizione giuridica che obbliga a desistere da diritti finora esercitati dai comuni. In proposito osserva poi il Tribunale amministrativo che i tentativi dei vicini non hanno finora sortito un esito favorevole come risulta dalle sentenze del 31 ottobre 1900 26 aprile e 2 luglio 1901.
                    Tale è la condizione giuridica della comunità. In via di fatto poi tro-viamo l’amministrazione ufficiosa, con la direttissima ingerenza della Giunta. La luogotenenza pensava anche di imporre alla comunità un nuovo statuto.
                    Di fronte a che sorse l’idea dello statuto provvisorio che inaugurasse un periodo di transizione, salvando più che fosse possibile inﬂuenza e diritti dei vicini e introducendo una progressiva democratizzazione dell’amministrazione della comunità.
                    Chi trattò l’oggetto del compromesso fu — nel modo sopraddetto — l’on. Paolazzi, chi lo formulò, il dr. Corradini, al quale i fiemmesi devono sincera gratitudine. Lo statuto trovò oggi opposizione ad Innsbruck, dove si volevano maggiori restrizioni. Finalmente venne approvato.</p>
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            <div>
                <head>Il Compromesso</head>
                <p>In che consiste dunque questo compromesso? Da una parte si dovette tener conto delle ultime sentenze e perciò per la base della comunità rimase il regolamento comunale con sostanza collettiva, indivisa, con doveri finanziari verso il pubblico. Dall’altra però si cercò in via di fatto di lasciar aperta la porta per entrare nel consesso amministrativo alla classe vicinale. Non solo, ma si diede l’incarico al consesso provvisorio di formulare lo statuto definitivo, dopo aver istituito la matricola del vicinato dopo aver fatto il conguaglio dei quartieri ed aver stabilito in via formale, legale e precisa i diritti dei vicini.
                    Poiché se le sentenze escludono che la comunità sia interamente proprietà dei vicini, non negano però che questa comunità ha verso la classe vicinale degli obblighi che vanno più esattamente delineati. I vicini secondo lo stato presente giuridico non posseggono la comunità.
                    Che la ricostruzione del vicinato coi suoi diritti abbia grande valore e possa segnare un grande progresso per i vicini, si deduce dal fatto che ora tali diritti sono o confusi o limitati o contestati.
                    E qui l’oratore rifà brevemente la storia dei diritti vicinali, come erano stabiliti nelle consuetudini, osservando che tali diritti, secondo le consuetudini (cap. 61) erano «alzabili od abbassabili ad libitum del comune».
                    Derogate le consuetudini del 1807, il Governo italico nel 1812 dichiarò cessata ogni differenza fra i vicini e non vicini. Ma i fiemmesi di fatto non se ne curarono. Posteriori decisioni austriache fino al decreto luogotenenziale del 1862 confermarono i diritti vicinali (legna, pascolivo, segabile), cosicché quando entrò in vigore il regolamento comunale, passò in giudicato anche la circostanza d’una classe vicinale con speciali diritti. Ma questi subirono molte modificazioni in base ai decreti governativi del 1838, del 1845, del 1858 e 1861 e anche per abusi subentrati nei singoli comuni.
                    Ora il nuovo consesso avrà il compito di stabilire nettamente i diritti vicinali e ridare eventualmente loro vigore. Il movimento è quindi per i vicini assai importante tanto più che ad un consesso loro favorevole sarebbe possibile in via di fatto favorire largamente la popolazione indigena. Infine lo statuto introduce ovunque la pubblicità ed il controllo, ciò che segnerà un grande progresso e una democratizzazione della vita amministrativa in Fiemme.
                    È codesto un vantaggio piccolo, quando si facciano i confronti coi misteri incontrollati delle passate amministrazioni?
                    Si dice che il provvisorio intacca l’autonomia della comunità. Che autonomia esisteva prima?
                    Si pensi che già nel 1795 i fiemmesi accettavano nelle consuetudini la riserva del vescovo Pietro Thun, la quale in sostanza autorizzava il Vescovo e i suoi successori a modificare a proprio talento gli antichi statuti. Dal 1810 al 1866 la comunità non fu punto indipendente. Troviamo la diretta ingerenza delle autorità politiche in moltissimi casi, perfino i preventivi dovevano subire l’approvazione e le nomine la conferma. È vero che dopo il' ’66 la Giunta non esercitò una sorveglianza così intensa, come prima, ma ciò accadde anche per moltissimi comuni e del resto nel 1870, nel 1879, nel 1883, nel 1886, nel 1888, nel 1889, nel 1890 e nel 1897 intervenne e i tribunali le diedero ragione.
                    Secondo il provvisorio la Giunta non interverrà che in casi di ricorsi, oppure di infrazione del regolamento. Per il resto l’amministrazione è autonoma.
                    Ed infine si oppone che il provvisorio sarà un provvisorio austriaco e durerà in eterno. Ciò dipenderà dai fiemmesi, conclude l’oratore. Se essi, compresi dall’importanza di questo momento affideranno il nuovo consesso in mano di uomini onesti, sinceri, amanti del popolo e del benessere della valle, il provvisorio cederà presto il campo ad un definitivo migliore.</p>
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