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dai contributi dei gruppi locali, fissati in cent. 60 ogni anno, per ciascun socio della sezione;
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Art. XIV. - Ogni sezione si eleggeannualmente un consiglio od almeno un consigliere delegato e un segretario. Verrà fissata per regolamento la quota
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Art. XVIII. - Quando una sezione sia ridotta ad un numero insufficiente di soci (meno di 5) si scioglierà.
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Art. XIII. - Quando in un luogo i soci abbiano raggiunto il numero di almeno cinque si costituiranno in sezione.
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Art. XIX. Ogni sezione verserà allacassa della Lega, a tenore dell'articolo 7, una quota semestrale in ragione di 5 cent. il mese per ciascun socio.
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La sezione che contravvenga alle decisioni della Lega, ed agiscaapertamente contro lo spirito di essa, verrà sciolta dalla Direzione. La cassa e
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Art. XV. - La sezione terrà delle adunanze mensili. I soci agiranno di concerto per lo sviluppo dell'azione della Lega nel loro comune. Le
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Art. XXI. - La federazione è retta da un comitato composto dei delegati di ciascuna sezione, purché queste non superino il numero di nove. Quando le
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