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Art. XIII. - Quando in un luogo i soci abbiano raggiunto il numero di almeno cinque si costituiranno in sezione.
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Art. XVIII. - Quando una sezione sia ridotta ad un numero insufficiente di soci (meno di 5) si scioglierà.
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Art. XXI. - La federazione è retta da un comitato composto dei delegati di ciascuna sezione, purché queste non superino il numero di nove. Quando le
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In antecedenza al congresso la Direzione fisserà il numero dei delegati di ciascuna provincia, in proporzione al numero dei socii inscritti in essa
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questa clientela politica della Chiesa costituiscono il grandissimo numero, per la difesa di una posizione di privilegio contro ogni forza rinnovatrice.
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