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Art. XXII. - La commissione esecutiva sceglie, fra i suoi membri, un segretario provinciale ed un cassiere.
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Art. XXVII. - Il Consiglio è composto di undici membri. Es so si aduna quattro volte l'anno regolarmente, più ogni volta che tre membri di esso ne
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, il comitato eleggerà poi, dal seno della sezione locale, altri due o quattro membri, costituenti col delegato del luogo la commissione esecutiva.
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