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Art. XIII. - Quando in un luogo i soci abbiano raggiunto il numero di almeno cinque si costituiranno in sezione.
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Art. XIV. - Ogni sezione si eleggeannualmente un consiglio od almeno un consigliere delegato e un segretario. Verrà fissata per regolamento la quota
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deliberazioni verranno prese nelle riunioni, a maggioranza dei presenti, purché sia presente almeno la metà dei soci regolarmente iscritti.
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Art. XX. - Quando, in una provincia, saranno costituiti almeno cinque gruppi, si uniranno in federazione provinciale.
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Art. XXIV. - Il comitato provinciale si adunerà almeno tre volte l'anno. Ad esso spetta deliberare intorno alle iniziative da prendersi per lo
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Art. XXV. - Il comitato convocherà almeno una volta l'anno i soci e le sezioni della provincia, per discutere intorno all'azione della Lega nella
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Art. XXXIV. - I congressi potranno anche modificare il presente statuto, purché la domanda di mutamenti sia avanzata da almeno un quinto delle
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