È noto, come questo nel medioevo cristiano fosse inteso (meglio ancora che nel giure romano) quale una proportio o adaequatio,per cui i presidi del diritto, mercé lo Stato, devono accomodarsi alla varia natura dei rapporti umani. Ne sorse una giustizia commutativa,che regola le relazioni da pari a pari,valevole p. e. in modo speciale per tutta l'attività privata, industriale e commerciale in un regime di eguaglianza di trattamento e di libera concorrenza. Poi una giustizia distributiva, che disciplina le relazioni fra superiori e inferiori,p. e. fra classi abbienti (di proprietari e capitalisti) e nullatenenti (di lavoratori), germe della legislazione sociale moderna, che mantiene l'equilibrio sociale, infrenando i forti e sorreggendo gli umili. Infine una giustizia legale o meglio politica,per cui al bene dello Stato tutti i cittadini devono prestarsi in misura, non già materialmente uniforme, bensì adeguata alla rispettiva capacità contributiva (Antoine, Pottier, Rivalta).
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