Legalizzando i procedimenti arbitrari dei re già prodighi verso cortigiani di terre e privilegi industriali e mercantili, la cui facoltà di impartirli fino dal 1623 fu trasferita al solo parlamento, questo moltiplica a quest'epoca gli «Enclosure acts» che insediano alla metà del sec. XVIII l'oligarchia terriera; e nel tempo stesso si concedono sistematicamente monopoli di singole industrie (ferro, carbon fossile, piombo, ecc.) a società anonime di speculatori, privilegi di commercio a certe città («incorporated»); o infine si assegna l'amministrazione e lo sfruttamento di colonie in Africa, in America, in Asia, in forma sempre esclusiva, a tre enti privilegiati: — o alla corona, — ovvero a «lords» proprietari, — o infine a compagnie commerciali (la prima delle Indie orientali,già dal 1600), compresa la Compagnia dell'Africa del sud, la quale nel trattato colla Spagna (1713) acquista il diritto della tratta dei negri. E ciò, mentre fra le più sfrenate speculazioni di borsa, che si ripercossero in Francia, la novella servitù dei volghi irlandesi si ribadiva ignominiosamente colle leggi della regina Anna (1702-14); e il regolamentassimo dei lavoratori industriali raggiungeva il massimo di estensione sotto ai due primi Giorgi (— 1760). Era invero la imposizione legale coercitiva di una classe sopra un'altra.
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infine la proprietà colonica,che si intende di moltiplicare, mercé lo «Small holdings acts» del 1892, col quale la contea (come in Irlanda lo Stato) è autorizzata ad acquistare terreni, per adattarli a scopo agricolo, aiutando poi finanziariamente i contadini a comperarli.
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i salariati,in favore dei quali coi recenti «Allotments acts» del 1887-90-94, si dà facoltà ai comuni (di città e campagna) di comperare (in qualche caso espropriare) e prendere anche in affitto terreni, per cederli a semplici lavoratori, come minuti fittaioli di un acro (40 are);
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