La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
La temporanea importazione ai sensi del primo comma del precedente articolo è consentita a condizione che le merci da importare siano destinate a ricevere uno o più dei trattamenti appresso indicati e che sia possibile accertare l'impiego delle merci stesse nei prodotti da ottenere: a) lavorazione, compresi il montaggio, l'assiemaggio e lo adattamento ad altre merci; b) trasformazione; c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto; d) utilizzazione, con conseguente consumo parziale o totale, come catalizzatori, acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche per facilitare la fabbricazione di prodotti da esportare o riesportare, esclusa l'utilizzazione delle fonti di energia, dei lubrificanti e degli attrezzi ed utensili.
Questi meccanismi acceleratori hanno lasciato del tutto in ombra la qualità del risultato: la rapida realizzazione di un'opera efficiente. Si ipotizza, quindi, che in caso di contenzioso - accanto al sindacato di legittimità del g.a. - si avvii un procedimento di riesame di merito, che potrebbe essere affidato (trattandosi di poche opere) all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Vengono, inoltre, esaminate le modifiche apportate dai commi 10, 11 e 12 dell'art. 45 l. 18 giugno 2009, n. 69 alla disciplina delle spese dettata dal codice di rito, valutandone l'impatto sul vigente sistema processuale ed evidenziando gli intenti deflattivi ed acceleratori del legislatore.
Ispirate a dichiarati obiettivi acceleratori e deflattivi delle procedure (che attualmente sommergono con numeri alluvionali le corti d'appello italiane) ma anche di contenimento della spesa pubblica, le modifiche introdotte, lungi dal limitarsi ad una ricognizione degli orientamenti esistenti, aprono ampi margini per una radicale revisione degli stessi in chiave restrittiva, ponendo probabilmente la disciplina interna, almeno in alcuni punti (tuttavia di cruciale rilevanza), in rotta di collisione con le norme della Cedu [Convenzione europea dei diritti dell'uomo] e la loro interpretazione da parte della Corte di Strasburgo.
I risultati molto positivi di un monitoraggio triennale compiuto sui ricorsi ex art. 696 bis c.p.c. proposti avanti al Tribunale di Arezzo consentono di affermare che - se ben utilizzato - l'istituto della consulenza tecnica preventiva è idoneo a consentire, in oltre la metà dei casi, la definizione bonaria delle controversie in cui risulti necessario l'espletamento di una CTU [consulenza tecnica d'ufficio], con evidenti effetti acceleratori e deflattivi; in ogni caso, la relazione della consulenza può costituire un'utilissima base tecnica per l'effettuazione di successivi tentativi di mediazione o conciliazione, concorrendo indirettamente alla definizione alternativa delle controversie.